Presunzione assoluta di natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni alle associazioni sportive dilettantistiche (Cass. civ. Sez. 5 n. 19562 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le spese di sponsorizzazione erogate a favore di associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell’art. 90, comma 8, della L. n. 289/2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria e non di rappresentanza, purché ricorrano quattro condizioni: il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, sia rispettato il limite quantitativo di spesa di euro 250.000,00, la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor e il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente svolto una specifica attività promozionale. Detta disposizione, avente natura agevolativa, costituisce norma speciale che deroga al regime generale di deducibilità di cui all’art. 109 TUIR e comporta una presunzione assoluta di inerenza e congruità del costo, con la conseguenza che non è consentito all’Amministrazione finanziaria contestare l’antieconomicità della spesa né sindacare la scelta imprenditoriale di promuovere il marchio attraverso iniziative nel settore sportivo dilettantistico. L’inerenza dei costi di sponsorizzazione va infatti intesa in senso qualitativo e non quantitativo.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento per IRES relativo all’anno d’imposta 2010, recuperando a tassazione costi ritenuti non congrui rispetto al risultato d’esercizio e contestando, tra l’altro, il trattamento fiscale delle somme corrisposte ad associazioni sportive dilettantistiche, nonché profili connessi alla detrazione IVA. Dopo una prima sentenza di secondo grado annullata dalla Cassazione per erronea interpretazione dell’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, la società riassumeva il giudizio e riproponeva i motivi di merito, sostenendo che le erogazioni alle associazioni sportive costituivano spese di sponsorizzazione e non di rappresentanza e che il sindacato sull’antieconomicità non poteva tradursi in una sostituzione dell’Amministrazione nelle scelte imprenditoriali.
Il giudice del rinvio annullava integralmente l’avviso di accertamento, ritenendo i costi inerenti e deducibili. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione degli artt. 108 e 109 TUIR, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 90, comma 8, della L. n. 289/2002, contestando la riqualificazione delle spese operate dal giudice di merito e la mancata verifica dei presupposti sostanziali della detrazione IVA.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta entrambi i motivi di ricorso, ritenendoli infondati. Quanto al primo motivo, relativo alla denunciata motivazione apparente, la Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui la sentenza è nulla per error in procedendo solo quando le argomentazioni siano obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarle con congetture. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata risulta invece chiara, logica e comprensibile, collocandosi al di sopra del cosiddetto “minimo costituzionale”, avendo il giudice di merito illustrato le ragioni del decisum e gli elementi posti a fondamento del proprio convincimento.
Quanto al secondo motivo, la Corte condivide la qualificazione operata dal giudice del rinvio, che ha correttamente applicato la presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria prevista dall’art. 90, comma 8, della L. n. 289/2002 in favore del soggetto erogante. La norma, di natura agevolativa, è stata introdotta per favorire gli investimenti nello sport dilettantistico e fissa una presunzione di deducibilità del costo, rendendo non sindacabile la scelta dell’imprenditore di promuovere il proprio marchio attraverso iniziative pubblicitarie nel settore sportivo, sempre che ricorrano i quattro requisiti già indicati: natura dilettantistica della compagine sportiva, rispetto del limite quantitativo di spesa, finalità promozionale dell’erogazione ed effettivo svolgimento dell’attività promozionale da parte del beneficiario.
La Corte precisa che detta disposizione, in quanto norma speciale, deroga anche al regime generale di deducibilità dei costi previsto dall’art. 109 TUIR e che l’inerenza va intesa in senso qualitativo, come potenziale e indiretto beneficio per l’attività imprenditoriale, e non in senso quantitativo. Da ciò consegue che non è consentito all’Amministrazione contestare l’incongruità o l’antieconomicità del costo di sponsorizzazione, essendo improponibile individuare l’ammontare “congruo” di una sponsorizzazione. La Corte richiama il proprio consolidato orientamento espresso, tra le altre, da Cass. n. 14232/2017, Cass. n. 8981/2017 e Cass. n. 8540/2020.
Nel caso concreto, il giudice di merito ha accertato, sulla base della documentazione prodotta dalla società — contratti, fatture, pagamenti e riscontri dell’attività promozionale — la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma e la natura qualitativa dei costi rispetto all’attività commerciale dello sponsor, escludendo la necessità di ogni ulteriore valutazione. La sentenza impugnata risulta pertanto conforme ai principi di diritto applicabili e il ricorso viene rigettato, con condanna dell’Amministrazione finanziaria alla refusione delle spese processuali in favore della società controricorrente.
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Nota della Redazione
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