Accertamento bancario: onere di prova analitica del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 4737 del 23.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi fondato su indagini bancarie, l’onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria è soddisfatto, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Questi deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili a operazioni imponibili, fornendo una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento, sì da provare come ciascuna operazione sia estranea a fatti imponibili. Il giudice di merito è tenuto a una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove offerte, con riguardo ad ogni singola movimentazione e con adeguata motivazione.

Il Fatto

Il contribuente era inciso da un avviso di accertamento ai fini Irpef per l’anno d’imposta 2008, conseguente a indagini bancarie su movimentazioni di conti a lui riferibili: un conto intestato a una cooperativa — sul quale aveva operato anche dopo aver dismesso la qualifica di legale rappresentante — e un conto postale a lui stesso intestato.

Il contribuente si opponeva sostenendo di aver sempre agito nell’interesse della cooperativa, anche dopo la cessazione delle cariche sociali. Il giudice di prossimità accoglieva in parte le sue ragioni; sull’appello dell’Ufficio e del privato la ripresa a tassazione veniva integralmente annullata, ritenendo provate analiticamente le movimentazioni bancarie. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo deduce la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per violazione degli artt. 32, 41 e 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 cod. civ. Si contesta il riparto dell’onere della prova: gli argomenti del contribuente non avrebbero la specificità richiesta in materia di indagini bancarie, con particolare riguardo al conto intestato alla cooperativa, dove non è dirimente la frequenza delle operazioni, e al conto postale personale, dove talune operazioni non sarebbero giustificate.

La Corte richiama l’orientamento consolidato di legittimità e vi dà continuità, non rinvenendo ragioni per discostarsene. Quando l’accertamento si fonda su verifiche di conti correnti, l’onere dell’Amministrazione è soddisfatto dai dati risultanti dai conti predetti; si determina quindi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, che deve offrire una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario (così Cass. T. n. 2928 del 2024, in termini Cass. V n. 15857 del 2016 e n. 18081 del 2010).

Il principio è ribadito anche in tema di IVA e accertamenti bancari, dove grava sul contribuente l’onere di superare la presunzione dell’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili. Il giudice di merito è tenuto a una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove, avuto riguardo ad ogni singola movimentazione e con relativa motivazione (Cass. VI – 5 n. 35258 del 2021).

Tale adempimento non risulta assolto nella sentenza impugnata: la prova rigorosa, specifica, analitica e documentata per ogni singolo movimento non emerge dalla motivazione. Il ricorso è pertanto fondato; la sentenza è cassata con rinvio al giudice di merito perché esegua gli accertamenti in fatto necessari, in diversa composizione, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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