Bonus volumetrico del 35% calcolato sulla sola volumetria residenziale esistente (TAR Campania n. 1621 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’incremento volumetrico del 35% previsto dall’art. 4, comma 4, della L.R. Campania n. 13/2022, negli interventi di demolizione e ricostruzione, si calcola sulla sola volumetria residenziale esistente, restando esclusa dal computo la volumetria con destinazione diversa. Il titolo edilizio che autorizzi un incremento superiore a tale limite è illegittimo e va annullato. In materia di condono edilizio, spetta all’istante l’onere di provare i presupposti della sanatoria, tra cui la data dell’abuso e l’effettivo cambio di destinazione d’uso. La diretta contestazione del quomodo dell’edificazione rende tempestivo il ricorso del terzo proposto entro il termine decorrente dalla piena conoscenza degli atti della pratica edilizia.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario confinante di un immobile, ha impugnato il permesso di costruire rilasciato per un intervento di recupero e riqualificazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico entro il 35%, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.R. Campania n. 13/2022. Lamentava il deprezzamento della proprietà e la compromissione della vivibilità dei luoghi, per la riduzione di visuale, luce e panorama e l’aumento del carico urbanistico.

Dopo la notifica del ricorso, il Comune avviava un riesame del titolo, confermandolo; il ricorrente impugnava anche tale provvedimento con motivi aggiunti. La società controinteressata e l’altra proprietaria eccepivano l’irricevibilità per tardività e il difetto di interesse. La domanda cautelare, riproposta con i motivi aggiunti, era accolta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’eccezione di irricevibilità. Poiché il ricorrente contestava il quomodo dell’edificazione e non l’an, il termine decorre dalla piena conoscenza del contenuto lesivo dell’atto, avvenuta con il ricevimento della documentazione della pratica edilizia. Non rileva la precedente istanza di accesso, non essendo provato che a quella data il ricorrente avesse contezza del tipo di intervento e dei suoi vizi.

Infondata anche l’eccezione di difetto di interesse. L’aumento del carico urbanistico, per l’incremento della volumetria residenziale e la monetizzazione degli standard, integra una modifica dell’assetto dei luoghi idonea a incidere sulle condizioni di vivibilità e sulle dotazioni infrastrutturali della zona.

Nel merito, il ricorso è fondato per l’assorbente censura sul calcolo del bonus volumetrico. Secondo la concorde interpretazione dell’art. 4, comma 4, della L.R. n. 13/2022, l’incremento del 35% si calcola sulla sola volumetria residenziale esistente. Poiché questa è pari a 4.739,60 mc, l’incremento assentibile non poteva superare 1.421,88 mc e il volume complessivo autorizzabile era di 8.559,12 mc, mentre è stato assentito un immobile di 9.603,33 mc.

Fondate anche le censure sulla legittimità dei condoni. Per l’unità al piano terra la relazione tecnica dichiarava opere di finitura e impianti non risultanti dagli elaborati grafici; manca la prova del completamento funzionale ad uso abitativo alla data del 31.3.2003. Per l’unità al primo piano la prova è ancor più carente, non essendo la destinazione abitativa neppure dichiarata nel titolo, che menziona solo la realizzazione di un solaio intermedio.

Il Collegio ha quindi accolto ricorso e motivi aggiunti, annullando i provvedimenti impugnati, con condanna delle parti resistenti alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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