Bonus volumetrico su legge regionale incostituzionale e sorte dei titoli edilizi (Cons. Stato n. 10191 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge, anche regionale, produce effetti ex tunc e travolge i rapporti pendenti, non quelli esauriti per giudicato, definitività del provvedimento amministrativo, prescrizione o decadenza. Il titolo edilizio rilasciato sul fondamento di una norma regionale dichiarata incostituzionale è annullabile, non inesistente, e il giudice amministrativo ne dispone l’annullamento anche d’ufficio, purché la controversia sia pendente e la questione rilevante. La verifica dei rapporti esauriti si effettua sul piano giuridico e non su quello meramente fattuale, con la conseguenza che lo stato di avanzamento dei lavori non cristallizza alcun diritto acquisito. In materia di titoli edilizi, se si contesta l’an dell’edificazione il termine decorre dall’inizio dei lavori; se si contesta il quomodo, decorre dal completamento o dalla piena conoscenza della consistenza del manufatto.

Il Fatto

Il Comune rilasciava due provvedimenti unici in favore di un privato per la realizzazione di opere edilizie, il secondo dei quali recava una variante non sostanziale. La volumetria ammessa si fondava sul bonus volumetrico previsto dalla l.r. Sardegna n. 1/2021, poi dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua dalla Corte cost. n. 24/2022.

Un vicino impugnava i titoli davanti al TAR Sardegna, che accoglieva il ricorso e annullava entrambi i provvedimenti. Il titolare dei titoli proponeva appello, dolendosi del rigetto dell’eccezione di irricevibilità per tardività e della ritenuta inapplicabilità del bonus a seguito della pronuncia della Consulta. Il Comune aderiva all’impugnazione sul solo profilo processuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, richiama l’orientamento consolidato in materia di titoli edilizi: se si contesta l’an dell’edificazione il termine di impugnazione decorre dall’inizio dei lavori (Cons. Stato n. 6996 del 2024; Cons. Stato n. 1696 del 2024), mentre se si contesta il quomodo decorre dal completamento o da quando si rende palese l’esatta dimensione e finalità del manufatto (Cons. Stato n. 953 del 2025).

Nel caso concreto le censure investivano anche il quomodo e gli elementi allegati dall’appellante — pubblicazione all’albo, cartello di cantiere, conversazioni, andamento dei lavori — non dimostravano la piena conoscenza dell’intervento nella sua effettiva consistenza prima dell’accesso documentale o del completamento. Il ricorso di primo grado era dunque tempestivo.

Sul secondo motivo, il Consiglio di Stato ricostruisce la disciplina degli effetti delle pronunce di accoglimento, richiamando il parere n. 1984/2021. La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione (art. 136 Cost.; art. 30 l. n. 87/1953) e l’invalidità originaria opera ex tunc, con il solo limite dei rapporti esauriti. L’atto amministrativo adottato sulla base della norma incostituzionale è annullabile, non inesistente, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 8/1963, ed è annullabile anche d’ufficio quando la norma illegittima incide sulla genesi del potere.

Il Collegio esclude che il rapporto dedotto in giudizio possa considerarsi esaurito e che sia configurabile un diritto acquisito al mantenimento della costruzione. Lo stato di esecuzione dei lavori al momento della pubblicazione della sentenza della Consulta è irrilevante: la verifica dei rapporti esauriti si compie sul piano giuridico. Venuta meno la base normativa dei provvedimenti, correttamente il primo giudice li ha annullati.

L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado e compensazione nei confronti del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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