Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta docente e risarcimento (TAR Piemonte n. 508 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’avvenuta esecuzione parziale del giudicato, dichiara la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., limitatamente alle statuizioni già attuate e ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo per le residue. La nomina del commissario ad acta può essere disposta sin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta, nella misura degli interessi legali, dal giorno della notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, ovvero al giorno in cui diviene efficace la nomina del commissario. Le spese seguono la soccombenza quando l’esecuzione sia stata solo parziale e successiva alla proposizione del ricorso.
Il Fatto
Una docente otteneva dal giudice del lavoro, con sentenza del Tribunale di Torino, il riconoscimento del diritto al beneficio economico annuo della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, per più anni scolastici, oltre alla condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento degli importi corrispondenti e al risarcimento del danno per abuso nella reiterazione dei contratti a termine.
Non ottenuta l’integrale esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Piemonte, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la condanna alla penalità di mora, la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che, in vista della camera di consiglio, la parte ricorrente ha dato atto dell’avvenuto accreditamento sulla carta elettronica degli importi indicati nel titolo, mentre ha insistito per l’esecuzione quanto alle somme riconosciute a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e di risarcimento del danno, aumentate degli interessi legali.
Su questa base, quanto alla prima voce, il TAR dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., trattandosi di statuizione già attuata dall’amministrazione.
Per il pagamento delle residue somme il Collegio ordina al Ministero di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. L’ordine è rivolto all’amministrazione inadempiente e ha ad oggetto esclusivamente le statuizioni non ancora eseguite.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale provvede sin d’ora alla nomina del commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, affinché in via sostitutiva ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione del giudicato.
Il Collegio accoglie inoltre la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Il dies a quo è fissato nel giorno della notificazione della sentenza all’amministrazione; il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure, in caso di perdurante inadempimento, nel giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del commissario. Le spese sono poste a carico dell’amministrazione, che ha eseguito solo parzialmente e dopo la proposizione del ricorso, con distrazione in favore del difensore antistatario e refusione del contributo unificato. Il fascicolo è trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza sui profili di danno erariale.
Nota della Redazione
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