Silenzio inadempimento sul riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna (TAR Lazio n. 2429 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro, l’autorità competente è il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007. Per la configurabilità del silenzio inadempimento è necessario e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine di conclusione del procedimento, senza che l’Amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso. Il termine per provvedere è desumibile dal combinato disposto dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, e ammonta a quattro mesi, somma dei trenta giorni per la verifica della completezza della documentazione e dei tre mesi per la decisione. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina all’Amministrazione di provvedere con provvedimento espresso entro un termine congruo, commisurato alla natura seriale dei procedimenti.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente nella scuola secondaria di secondo grado. Il ricorrente riferisce di aver presentato l’istanza e di aver atteso invano il provvedimento conclusivo del procedimento, nonostante il decorso del termine di legge.
Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma, senza svolgere difese nel merito né depositare elementi probatori contrari. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla individuazione dell’autorità competente. Quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro, l’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 individua tale autorità nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.
Il Tribunale enuncia quindi il criterio di accertamento. Per ritenere la sussistenza dell’obbligo di provvedere è necessario e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Entrambi i presupposti risultano integrati nel caso di specie, poiché a fronte della domanda di riconoscimento l’Amministrazione non si è ancora pronunciata.
Sul piano del termine, il Collegio osserva che la violazione riguarda sia il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia quello specifico fissato dal d.lgs. n. 206/2007, il cui art. 16, comma 6, stabilisce che l’autorità competente provvede sul riconoscimento nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerti la completezza della documentazione e, ove necessario, richieda le integrazioni. Il termine complessivo per il provvedimento conclusivo approda dunque al massimo a quattro mesi.
Nel caso di specie tale termine è scaduto alla data di proposizione del ricorso, senza che fosse adottato il provvedimento finale espresso, non emergendo dagli atti elementi probatori contrari. Sussiste pertanto il silenzio inadempimento. Il Collegio ordina al Ministero di provvedere con provvedimento espresso entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, tenuto conto della natura di procedimenti “di massa” connotati da un elevatissimo numero di richieste. Per il caso di persistente inadempienza nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega, per provvedere nel termine di 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.