Immutabilità del collegio e udienza cartolare: legittima la sostituzione del relatore (Cass. civ. Sez. III n. 20523 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di immutabilità dell’organo decidente, nell’appello civile, è violato solo se il collegio muti dopo l’ultima attività processuale delle parti. Quando l’udienza di precisazione delle conclusioni è sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in legge n. 77/2020, lo speciale schema determina una mera dilatazione temporale delle scansioni dell’udienza, non una sua scissione concettuale. L’udienza cartolare resta una sola e si perfeziona nella data fissata, allorché il collegio si insedia e introitra la causa a sentenza. Il Presidente può pertanto modificare il relatore designando altro componente prima dell’assegnazione della causa, senza incorrere in alcuna nullità ex art. 352 c.p.c.

Il Fatto

Il curatore del fallimento di una società agisce in ripetizione ex art. 2033 c.c. contro una s.r.l. per la restituzione, pari a oltre 251.780,00 euro, di somme corrisposte tra il 2008 e il 2010 per lavori su un capannone industriale.
Il Tribunale di Bologna accoglie la domanda, ravvisando l’indebito oggettivo, poiché il contratto di locazione e l’art. 1576 c.c. ponevano i costi a carico della locatrice. La Corte d’appello di Bologna rigetta il gravame, confermando che l’attrice aveva provato i pagamenti e la mancanza di causa solvendi.

La locatrice ricorre in cassazione con due motivi: la nullità della sentenza per mutamento del collegio decidente rispetto a quello davanti al quale si era svolta l’ultima attività processuale, e l’erronea valutazione della causa giustificativa dei pagamenti.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte osserva che l’udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in forma cartolare, si è tenuta e perfezionata il 30.3.2021, allorché la causa è stata effettivamente introitata a sentenza dal collegio che poi l’ha decisa. Il vizio sarebbe configurabile solo se, dopo tale data, il collegio decidente fosse mutato.

La ricorrente individua la pretesa ultima attività difensiva nel deposito delle conclusioni del 25.3.2021 e invoca il principio di immutabilità dell’organo decidente. La Corte replica che lo speciale schema pandemico dell’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020 comporta solo una dilatazione temporale delle scansioni dell’udienza, non una sua scissione: le parti precisavano le conclusioni con note scritte entro il 25.3.2021, ma in vista di un’udienza cartolare che si sarebbe tenuta il 30.3.2021, ed è in quest’ultima data che il collegio si è insediato.

Ne deriva che il collegio evocato dalla ricorrente, con il relatore originariamente designato, non è mai esistito come organo decidente. Il Presidente aveva piena facoltà di modificare il relatore, designando altro componente prima di assegnare la causa a sentenza. Nessuna violazione del principio di immutabilità del giudice d’appello, ex art. 352 c.p.c., si è quindi verificata.

La Corte dichiara, inoltre, non pertinente l’ordinanza n. 10118/2025, richiamata in memoria: essa concerne la nullità della sentenza d’appello adottata a seguito di fase decisoria tradizionale, mentre la questione qui esaminata investe la fase decisoria cartolarizzata.

Il secondo motivo è inammissibile per plurime ragioni. La ricorrente non illustra la violazione delle norme civilistiche indicate, né spiega in modo percepibile la pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c.; quella degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è dedotta secondo i criteri di Cass. n. 11892/2016 e Cass., Sez. Un., n. 20867/2020. Il mezzo svolge critiche sulla valutazione di emergenze fattuali e non indica dove e quando gli argomenti asseritamente decisivi sarebbero stati introdotti nel giudizio, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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