Borsa di studio specializzandi: prescrizione decennale del credito di adeguamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4736 del 22.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il credito concernente la rideterminazione triennale dell’importo della borsa di studio spettante ai medici specializzandi, previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, è soggetto a prescrizione decennale e non a quella quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. La norma invocata presuppone, infatti, la liquidità e l’esigibilità del credito, che deve essere stato messo a disposizione del creditore con rituale provvedimento. Gli adeguamenti triennali non sono quantificati ab origine, ma dipendono da provvedimenti della pubblica amministrazione: finché tali atti non intervengono, difetta il presupposto della prescrizione breve. A maggior ragione opera il termine decennale quando le somme siano dovute in attuazione di direttive dell’Unione europea non tempestivamente trasposte, trattandosi di responsabilità per inadempimento ex lege dello Stato di natura contrattuale.

Il Fatto

La ricorrente, specializzatasi in psichiatria presso l’Università degli Studi di Genova nel 2008 e, in precedenza, frequentatrice per due anni di un corso di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva, aveva ricevuto la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991. Ritenendo di avere diritto al trattamento più favorevole dell’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999 e, comunque, agli aumenti per indicizzazione e adeguamento triennale disposti dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, ha convenuto davanti al Tribunale lo Stato, l’Università e la Regione Liguria per il pagamento e il risarcimento del danno.

Il Tribunale ha dichiarato la prescrizione dei crediti retributivi e ha rigettato la domanda risarcitoria. La Corte d’Appello di Genova ha respinto l’impugnazione, confermando il termine quinquennale e individuando il dies a quo nella conclusione del percorso formativo. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte accoglie il ricorso con argomentazione diversa da quella proposta dalla ricorrente, incentrata non sul credito per l’importo fisso della borsa, ma su quello per l’adeguamento periodico. Il Collegio richiama il consolidato indirizzo secondo cui l’art. 2948, n. 4, cod. civ. si applica alle sole prestazioni pecuniarie liquide, ossia alle somme messe a disposizione dell’avente diritto e non riscosse.

Restano estranei alla prescrizione breve gli importi non versati, tra cui quelli inerenti alla rivalutazione del credito in caso di pagamenti solo parzialmente satisfattivi, per i quali opera il termine decennale. Il principio, enunciato in materia di pensioni (Cass. n. 4248/2001), ha portata generale: la prescrizione quinquennale presuppone che il credito, una volta scaduto, sia stato messo a disposizione con rituale provvedimento, non essendo sufficiente la mera idoneità ad essere determinato (Cass. n. 9627/2000). Non può quindi essere soggetto a prescrizione breve l’importo non quantificato e contestato nella sua misura dalla controparte (Cass. n. 31527/2022).

Nella specie, le rideterminazioni triennali dipendono da provvedimenti della pubblica amministrazione non emessi: gli importi non sono indicati in misura fissa ab origine, ma devono essere stabiliti in concreto in un secondo tempo. A conferma della natura decennale concorre una seconda circostanza: le somme sono dovute in attuazione di direttive dell’Unione europea non tempestivamente trasposte. La pretesa risarcitoria si ricollega alla violazione degli originari artt. 5 e 189 del TCE, oggi artt. 4, par. 3, TUE, 291 TFUE e 288 TFUE, e integra una responsabilità contrattuale ex art. 1173 cod. civ., soggetta all’ordinario termine decennale (Cass. n. 30502/2019).

Il Collegio esclude ogni assimilazione ai crediti retributivi dei pubblici impiegati, per i quali opera la prescrizione quinquennale: l’attività degli specializzandi non è inquadrabile nel rapporto di lavoro subordinato o autonomo, mancando una relazione sinallagmatica tra impegno e remunerazione, destinata quest’ultima a sopperire alle esigenze materiali della formazione a tempo pieno. Il credito è dunque soggetto a prescrizione decennale. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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