Decadenza dalla domanda di rivalutazione contributiva per amianto del pensionato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4735 del 22.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, la decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 è applicabile anche alle domande giudiziali di rivalutazione contributiva avanzate da soggetti già pensionati, poiché oggetto della pretesa non è il ricalcolo della prestazione pensionistica erroneamente liquidata, ma un beneficio dotato di specifica individualità e autonomia. La riproposizione, dopo la maturazione della decadenza, di una nuova domanda amministrativa diretta al medesimo beneficio non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti, trattandosi di istituto di natura sostanziale e di ordine pubblico che tutela la certezza dei capitoli di spesa. Il dies a quo resta ancorato alla data di presentazione dell’originaria domanda in sede amministrativa.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, aveva accertato il diritto del lavoratore, già pensionato, alla maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto ex art. 13 della legge n. 257 del 1992, condannando l’INPS a rivalutare l’anzianità contributiva con l’applicazione del coefficiente 1,5. La corte territoriale aveva ritenuto applicabile la disciplina precedente al 2.10.2003 e accertato, sulla base di consulenza tecnica, l’esposizione in misura rilevante.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso l’INPS, deducendo la violazione della disciplina sulla decadenza dall’azione giudiziaria. Il pensionato ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’assenza di specialità della procura allegata al ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione preliminare. Il controricorrente aveva rilevato che nella procura era stata erroneamente indicata come giudice di merito la Corte d’Appello di Reggio Emilia in luogo di quella di Bologna. Il Collegio ritiene l’errore irrilevante, perché nella procura comparivano correttamente numero e anno della sentenza e perché l’errore era comunque percepibile, non esistendo una corte d’appello di Reggio Emilia.

Sul punto la Corte richiama un orientamento consolidato, secondo cui il mandato apposto a margine del ricorso per cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra uno specifico riferimento al giudizio in corso, purché dal testo emerga la volontà del conferente di adire il giudice di legittimità; risultano perciò irrilevanti gli eventuali errori materiali circa gli estremi della sentenza impugnata. Vengono richiamate in tal senso Sez. L n. 10539 del 2007 e Sez. II n. 27302 del 2020.

Nel merito, il motivo dell’INPS è ritenuto fondato. Dagli atti risulta che la prima domanda amministrativa è del 2003 e che il ricorso giudiziario è del 2015. La Corte applica il principio per cui la decadenza prevista dall’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 opera anche per le domande di rivalutazione contributiva dei soggetti già pensionati, perché il beneficio richiesto ha una propria autonomia rispetto al ricalcolo della prestazione.

La Corte precisa inoltre che la presentazione di una pluralità di domande amministrative non impedisce la decadenza: come affermato da Sez. VI n. 8926 del 2011 e da Sez. VI n. 311 del 2016, la nuova domanda proposta dopo la maturazione della decadenza è irrilevante, perché l’istituto di natura sostanziale e di ordine pubblico tutela la certezza dei capitoli di spesa. Nello stesso senso è richiamata Sez. L n. 21039 del 2018, che ha cassato senza rinvio una sentenza di merito che aveva rigettato l’eccezione di decadenza.

Il Collegio esclude infine che l’eccezione introduca in cassazione elementi nuovi: benché proposta per la prima volta in sede di legittimità, essa è questione rilevabile d’ufficio e i fatti e i documenti posti a suo fondamento emergono già dalla sentenza impugnata. La sentenza viene quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito con il rigetto della domanda introduttiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *