Giudicato interno sulla titolarità passiva del rapporto di lavoro e difetto di legittimazione non dedotto in appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8819 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le contestazioni sulla legittimazione ad agire o a contraddire, come quelle sulla titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, costituiscono mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio e rilevabili d’ufficio dal giudice nei limiti del giudicato e del grado di legittimità. Tale rilevabilità va coordinata con i limiti del giudicato interno, in forza del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione di cui all’art. 161 c.p.c. Ne consegue che, se il giudice di primo grado ha espressamente pronunciato sulla titolarità passiva del rapporto, la parte che non abbia proposto appello incidentale avverso tale statuizione non può più eccepire il proprio difetto di legittimazione in sede di legittimità.
Il Fatto
Un lavoratore aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti della società datrice di lavoro, della società collegata e dell’amministratore di queste, convenuto anche in proprio. Il giudice di primo grado aveva accertato l’esistenza di un unico centro di imputazione di interesse tra l’amministratore e le due società, affermando la loro qualifica di co-datori di lavoro per il periodo dal settembre 2010 al novembre 2015, e aveva respinto le ulteriori domande retributive e di inquadramento.
La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza, aveva condannato le società e l’amministratore, in solido, al pagamento di una somma per TFR, lavoro straordinario e indennità sostitutiva del preavviso. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione esclusivamente l’amministratore, in proprio, deducendo la carenza della propria legittimazione passiva e la nullità della sentenza per avere la Corte territoriale esteso la propria responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, incentrati sulla dedotta violazione degli artt. 100, 101 e 102 c.p.c. e dell’art. 2462 c.c. in relazione alla pretesa carenza di legittimazione passiva del ricorrente in proprio.
Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui le contestazioni sulla legittimazione e sulla titolarità del rapporto hanno natura di mere difese, rilevabili anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purché risultanti dagli atti di causa e nei limiti del giudicato. Ha precisato che tale potere di rilevazione officiosa deve essere coordinato con la portata del giudicato interno e con la regola per cui i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione.
Nel caso di specie, la statuizione sull’accertamento della titolarità passiva del rapporto di lavoro in capo al ricorrente era stata oggetto di espressa pronuncia del Tribunale. Poiché tale capo non era stato impugnato con appello incidentale né specificamente contestato nel giudizio di secondo grado, su di esso si era formato il giudicato interno, con conseguente preclusione della possibilità di riproporre l’eccezione in sede di legittimità.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese e dando atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato. Ha altresì disposto la distrazione delle spese in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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