Cambiamento dell’armatore e trasferimento d’azienda: esclusa la solidarietà per i debiti pregressi (Cass. civ. Sez. L n. 24344 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il cambiamento dell’armatore della nave, disciplinato dall’art. 347 cod. nav., concerne esclusivamente l’elemento dell’azienda costituito dalla nave e si riferisce unicamente ai contratti di arruolamento su nave determinata, con la conseguenza che non è configurabile un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. Ne deriva che il nuovo armatore non subentra nella titolarità dei rapporti di lavoro preesistenti né risponde, ai sensi dell’art. 2560 cod. civ., dei debiti retributivi maturati anteriormente all’acquisto dell’imbarcazione.
Il Fatto
Il lavoratore, comandante di una motopesca, agiva in via monitoria nei confronti dell’armatore per il recupero delle retribuzioni maturate nel periodo novembre 2015 – maggio 2016, prima dello sbarco avvenuto nel giugno 2016. Emesso il decreto ingiuntivo, l’opponente contestava il difetto di legittimazione passiva, avendo acquistato l’imbarcazione solo il 3 giugno 2016, in epoca successiva alla maturazione dei crediti azionati. Il Tribunale rigettava l’opposizione, ma la Corte d’Appello, riformando la decisione, revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo che il nuovo armatore non risponda dei debiti anteriori al trasferimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione degli artt. 1, 347 e 347-bis cod. nav., nonché dell’art. 2560 cod. civ., e lo dichiara infondato. Il ricorrente sosteneva la diretta applicabilità dell’art. 347 cod. nav. e la prevalenza del diritto della navigazione su quello civile, escludendo il ricorso alla disciplina del trasferimento d’azienda.
La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui l’art. 347 cod. nav. si riferisce unicamente al mutamento dell’armatore con riguardo ai contratti di arruolamento su nave determinata ed esclude la prosecuzione degli originari rapporti di lavoro. Tale interpretazione è stata confermata da Cass. n. 10748 del 22/04/2024, che ha precisato come nelle fattispecie di cambiamento dell’armatore non sia configurabile un trasferimento di azienda, poiché esse concernono un singolo elemento dell’azienda, la nave, e i contratti di arruolamento su navi determinate.
La fattispecie del cambiamento dell’armatore è quindi diversa dal trasferimento d’azienda, che presuppone la permanenza dell’azienda medesima. Il nuovo armatore non subentra nei rapporti di lavoro esistenti e non risponde dei debiti retributivi maturati in precedenza, neppure ai sensi dell’art. 2560 cod. civ., non ricorrendo i presupposti della solidarietà invocata.
Il secondo motivo di ricorso, relativo alla prova del credito e alla violazione delle regole sull’onere della prova, viene dichiarato assorbito dal rigetto del primo. L’esclusione della responsabilità del nuovo armatore rende, infatti, irrilevante l’accertamento dell’esistenza dei crediti azionati. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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