Accertamento bancario induttivo, i costi vanno detratti dai ricavi (Cass. civ. Sez. V n. 11168 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento induttivo a mezzo di indagini bancarie, ove il contribuente abbia tempestivamente contestato l’omessa detrazione dei costi a fronte dei maggiori ricavi accertati, il giudice di merito non può omettere di pronunciarsi. Il giudizio di rinvio deve valutare l’incidenza percentuale dei costi sulla determinazione dei maggiori ricavi induttivamente accertati, detraendoli dall’ammontare dei prelievi non giustificati. La presunzione di riconducibilità alla società delle movimentazioni su conti di terzi opera in presenza di elementi sintomatici, purché il collegamento con l’attività d’impresa risulti verosimile. La motivazione per relationem con rinvio al p.v.c. della Guardia di Finanza è legittima quando gli elementi richiamati siano già noti al contribuente e non pregiudichino il contraddittorio.

Il Fatto

Una società riceveva, in data 23 maggio 2013, la notifica di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRAP e imposte dirette per l’anno d’imposta 2008. L’Agenzia delle Entrate, sulla base di un p.v.c. della Guardia di Finanza, accertava, ex art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, un maggior reddito d’impresa di oltre 156.000 euro, scaturito dal riscontro di movimentazioni bancarie ritenute carenti di motivazione.

La società proponeva ricorso davanti alla C.t.p. di Latina, che lo accoglieva annullando l’atto. L’appello dell’Ufficio veniva accolto dalla C.t.r. del Lazio, che rideterminava il maggior reddito d’impresa e compensava le spese. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, resistito dall’Agenzia con controricorso; nelle more è intervenuta la curatela fallimentare della contribuente.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi investono l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per carenza di delega e la nullità dell’avviso per la firma apposta dal Capo Ufficio Controlli su delega priva di indicazione nominativa, temporale e delle ragioni. La Corte li ritiene inammissibili e infondati: la delega di firma non richiede l’indicazione del nominativo del delegato né della durata, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica mediante ordini di servizio (Cass. sez. 5, n. 8814 del 2019; Cass. n. 33323 del 2023). La relativa prova può essere fornita dall’Amministrazione anche in secondo grado, con onere a suo carico.

Il quarto motivo, sul difetto di motivazione, è infondato. La motivazione per relationem con rinvio al p.v.c. non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione, realizzando una mera economia di scrittura che non pregiudica il contraddittorio quando gli elementi sono già noti al contribuente (Cass. n. 32957 del 2018). La C.t.r. ha evidenziato che il p.v.c. dava conto del provvedimento autorizzativo agli accessi bancari, non contestato.

Anche il quinto motivo è infondato. L’accertamento su acquisizioni bancarie ex art. 51, comma 3, n. 7, d.P.R. n. 633/1972 non è limitato ai conti intestati alla società, ma può estendersi a quelli di terzi in presenza di elementi sintomatici quali la stretta contiguità familiare e l’ingiustificata capacità reddituale dei congiunti (Cass. n. 1174 del 2021).

Il sesto motivo è inammissibile: cumula due censure contraddittorie e la ricorrente si è limitata a riprodurre un prospetto riepilogativo, senza contestare singolarmente le argomentazioni del giudice di merito.

Il settimo motivo è fondato. La ricorrente ha dimostrato di aver introdotto, sin dal ricorso di primo grado e reiterato in appello, la questione dei costi deducibili a fronte dei maggiori ricavi accertati induttivamente. Su di essa il giudice d’appello non si è pronunciato.

La sentenza va quindi cassata in parte qua con rinvio al giudice di merito, in diversa composizione, perché valuti l’incidenza percentuale dei costi e li detragga dall’ammontare dei prelievi non giustificati (Cass. n. 6874 del 2023; Cass. n. 5586 del 2023, nel solco di Corte cost. n. 10/2023), provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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