Revisione periodica partecipazioni pubbliche e competenza del Consiglio comunale (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 15 del 07.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali è adempimento che deve essere compiuto con provvedimento dell’organo cui l’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000 intesta la competenza, cioè il Consiglio comunale. L’adozione con deliberazione di Giunta comunale non consente di ritenere correttamente adempiuto l’obbligo di revisione ordinaria posto dal combinato disposto degli artt. 20, comma 3, e 26, comma 11, del d.lgs. n. 175/2016. La competenza consiliare non è derogabile in ragione della natura ricognitiva o ordinaria dell’atto, né il difetto dell’organo può essere sanato dalla circostanza che la revisione sia stata comunque effettuata e trasmessa. Il mancato rispetto del termine di legge resta autonomo profilo di irregolarità, distinto dal vizio di competenza.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha svolto il monitoraggio sull’adozione e sulla trasmissione, da parte degli enti locali pugliesi, dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche per le annualità 2021 e 2022, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016. L’attività rientra nel programma dei controlli approvato dalla Sezione per l’anno 2024.
Le verifiche hanno riguardato il complesso degli enti locali della Regione. La Sezione ha accertato il numero dei provvedimenti adottati, le modalità della loro trasmissione e il grado di adempimento agli obblighi di trasparenza. È emersa anche una serie di casi in cui la revisione è stata approvata con atto di Giunta comunale anziché con deliberazione consiliare.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione del quadro normativo. Il TUSP impone agli enti locali di ricognizione periodica delle partecipazioni detenute, secondo cadenze e modalità predeterminate. L’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 va letto insieme all’art. 26, comma 11, che rinvia, per l’individuazione dell’organo competente, alle regole ordinamentali dell’ente.
Il collegamento con l’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000 è decisivo. Quella disposizione riserva al Consiglio comunale le deliberazioni fondamentali di indirizzo e di controllo, tra cui l’approvazione dei piani e dei programmi che impegnano l’assetto societario dell’ente. La revisione periodica delle partecipazioni rientra in questa categoria, perché incide stabilmente sulla struttura delle partecipazioni detenute.
Da qui la conseguenza sul piano della validità dell’adempimento. La Sezione afferma che l’adozione del provvedimento di revisione da parte di un organo diverso da quello competente non consente di ritenere correttamente adempiuto l’obbligo di revisione ordinaria. Il vizio non è formale o sanabile per il solo fatto che l’atto sia stato comunque approvato e trasmesso: la competenza dell’organo è elemento costitutivo della correttezza dell’adempimento.
La Corte applica il principio ai casi concreti segnalati. Taluni enti hanno approvato la revisione con deliberazione di Giunta, per una o per entrambe le annualità considerate. Per questi enti il monitoraggio rileva un adempimento non conforme, pur a fronte di un provvedimento esistente e trasmesso. Il rilievo opera in modo oggettivo, senza necessità di valutare l’intenzione dell’amministrazione.
La Sezione esamina anche il profilo temporale. La gran parte degli enti ha adottato il provvedimento nei termini di legge, ma alcuni risultano in ritardo. La tempestività è requisito autonomo rispetto alla competenza dell’organo: un atto tardivo può essere adottato dal Consiglio, e un atto puntuale può essere viziato perché di Giunta. I due profili vanno tenuti distinti nella valutazione complessiva dell’adempimento.
Quanto agli obblighi di trasparenza, il monitoraggio segnala un livello di adeguamento discreto, ma non integrale. Per l’adempimento riferito al 31/12/2021, solo una parte degli enti risulta avere provveduto. La Sezione chiude disponendo la trasmissione della deliberazione e dell’allegata relazione a tutti gli enti locali pugliesi e alla Procura contabile, per le valutazioni di rispettiva competenza.
Nota della Redazione
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