Applicazione della deroga agli incarichi di diretta collaborazione regionale (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 66 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La deroga introdotta dall’art. 11, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 al divieto di cui all’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 non prevede alcun limite numerico e può essere applicata per il conferimento di più di un incarico di vertice degli uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica regionale. Resta ferma la condizione indefettibile che i compiti riconducibili agli incarichi conferiti non comportino alcuna interferenza con l’attività gestionale dell’Ente e non determinino aggravio di spesa. Il divieto di svolgere qualsiasi attività gestionale si applica anche quando il trattamento economico sia parametrato al personale di livello dirigenziale, dovendosi prescindere dal nomen iuris attribuito alla prestazione. La funzione consultiva della Corte non può interferire con i processi decisionali dell’Ente, dovendo il Collegio limitarsi a enucleare il principio generale di diritto.

Il Fatto

Il Presidente della Giunta Regionale della Basilicata ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, circa la possibilità di conferire l’incarico di vertice di diretta collaborazione della Presidenza — Capo dell’Ufficio Legislativo e Segretario della Giunta regionale, disciplinato dal D.P.G.R. n. 164/2020 — a un dipendente pubblico prossimo al collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età, in deroga al divieto di cui all’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012.

Il richiedente ha chiesto, in particolare, se la deroga possa applicarsi per più di un incarico, rappresentando di avere già conferito quello di Capo di Gabinetto a un soggetto in quiescenza, e se essa possa riguardare incarichi ai quali siano assegnati compiti istituzionali e gestionali.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente verificato l’ammissibilità soggettiva della richiesta, proveniente dalla Regione, ente tassativamente legittimato, e dal Presidente della Giunta regionale nella sua qualità di organo rappresentativo dell’Ente. Ha ritenuto il quesito oggettivamente ammissibile sotto il profilo della contabilità pubblica, riguardando profili interpretativi di una norma strumentale al contenimento della spesa di personale.

Nel merito, la Corte ha richiamato la propria precedente deliberazione n. 145/2024/PAR, ribadendo il principio generale già espresso. L’art. 11, comma 3, D.L. n. 105/2023, nel consentire il superamento del divieto per i titolari di incarichi di vertice negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, è direttamente applicabile ai diretti collaboratori dei Presidenti regionali, in forza dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, che richiama l’art. 14 del d.lgs. n. 165/2001 e conferma il divieto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale.

Sul primo quesito, il Collegio ha ritenuto possibile applicare la deroga per più di un incarico, non prevedendo la norma alcun limite numerico. L’uso del singolare contenuto nella precedente deliberazione è stato interpretato come strettamente legato al quesito allora posto.

Sul secondo quesito, la Sezione ha ribadito che occorre accertare in concreto che i compiti riconducibili agli incarichi — compreso quello di Capo di Gabinetto già conferito in deroga — non prevedano alcuna interferenza con l’attività gestionale dell’Ente, prescindendo dalla declaratoria contenuta nel D.P.G.R. n. 164/2020. Tale condizione indefettibile, in forza della stessa esemplificazione fornita dal richiedente, non appare rispettata, poiché il quesito prevede espressamente l’attribuzione di compiti gestionali.

La Corte ha precisato che tale considerazione è resa in via incidentale, dovendo essa limitarsi a enucleare il principio di diritto senza interferire con i processi decisionali dell’Ente, richiamando la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/2006 e la n. 24/2019, secondo cui la funzione consultiva non può sovrapporsi all’attività degli organi giurisdizionali né tradursi in consulenza preventiva sulla legittimità dell’operato amministrativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *