Braccialetto elettronico non neutralizza il rischio di recidiva nel domiciliare (Cass. pen. Sez. VII n. 33013 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione della pena detentiva breve presso il domicilio, ai sensi della legge 26 novembre 2010, n. 199, la concreta possibilità che il condannato commetta altri delitti, ostativa all’ammissione, integra un accertamento di fatto che il giudice di merito compie valutando unitariamente condanne, pendenze e condotte serbate in ambito penitenziario. Il controllo di legittimità resta circoscritto alla congruità e logicità della motivazione. L’istanza di applicazione del braccialetto elettronico non impone al giudice un autonomo e specifico esame, né neutralizza l’accertata inidoneità del domicilio proposto.
Il Fatto
Il condannato aveva chiesto l’ammissione all’esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della legge n. 199 del 2010. Il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l’istanza e il reclamo era stato respinto dal Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, con ordinanza del 06.03.2026. Il ricorrente ha impugnato per cassazione la decisione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Nel ricorso si censurava l’ancoraggio del pericolo di recidiva a un complesso di dati eterogenei, non tradotti in un rischio attuale e specifico. Si lamentava altresì la mancata considerazione della richiesta di braccialetto elettronico, la svalutazione del percorso trattamentale intramurario e la motivazione apparente sull’inidoneità del domicilio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ricostruito la cornice normativa di riferimento. L’art. 1, comma 2, legge n. 199 del 2010 annovera tra le cause ostative all’esecuzione domiciliare la concreta possibilità, desumibile da «specifiche e motivate ragioni», che il condannato commetta altri delitti.
Il Tribunale di sorveglianza aveva fondato la prognosi di recidivanza su una pluralità di elementi: la condanna in primo grado a dieci anni di reclusione per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., una pendenza per il delitto di cui all’art. 391-ter cod. pen., informazioni negative di polizia e gravi fatti commessi in carcere, con ruoli di rilievo in un sodalizio criminale e una spedizione punitiva ai danni di altri detenuti.
Secondo la Corte, la decisione impugnata ha enucleato un concreto rischio di commissione di nuovi delitti da manifestazioni criminose di accentuato disvalore, successive ai fatti di condanna, e da condotte intramurarie con le quali il ricorrente non si confronta specificamente.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto l’inidoneità del domicilio proposto, ubicato all’interno di uno stabile prefabbricato in un parcheggio per camion, luogo di continuo transito di persone ove in passato erano già registrati incontri con soggetti pregiudicati. La motivazione è stata giudicata congrua e non apparente.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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