Budget sanitario 2021 e caducazione del tetto di sistema: ricalcolo dovuto (TAR Lombardia n. 955 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La caducazione, con effetti erga omnes, della delibera regionale che aveva introdotto il tetto di sistema per le prestazioni di alta complessità e per gli IRCCS, e del connesso meccanismo di abbattimento, determina l’incremento del finanziato 2019. Poiché la delibera che fissa il budget dell’anno 2021 assume il finanziato 2019 quale termine di relazione formale, quel parametro deve essere rideterminato in senso incrementale, epurandolo delle decurtazioni scaturite dal tetto caducato, e il budget 2021 va conseguentemente ricalcolato, senza che occorra annullare la delibera che vi fa rinvio. Appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., la controversia che investe i criteri di fissazione del budget, e non il mero calcolo delle somme dovute.
Il Fatto
Una società che gestisce strutture ospedaliere accreditate con il Servizio Sanitario Regionale ha impugnato alcune previsioni della D.G.R. Lombardia n. XI/4773 del 26 maggio 2021, che fissa le regole per l’assegnazione delle risorse agli erogatori per il 2021. L’impugnazione è stata estesa alla delibera di ATS della Brianza di approvazione del contratto sanitario 2021 e al contratto stesso, nella parte in cui recepiscono i criteri regionali.
In vista dell’udienza la ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi tranne i primi due, con i quali contesta l’ancoraggio del budget 2021 al valore della produzione finanziata nel 2019, assunto come base dopo gli abbattimenti derivanti dal tetto di sistema annullato da precedenti pronunce passate in giudicato. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. La giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale, identificato in funzione della causa petendi e del rapporto giuridico dedotto. Nei rapporti tra ATS e strutture accreditate, qualificati come concessione di pubblico servizio, l’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie diverse da quelle su indennità, canoni e altri corrispettivi. Queste ultime, di contenuto meramente patrimoniale, seguono lo schema obbligo-pretesa; le altre, che implicano la verifica dell’azione autoritativa sull’economia del rapporto, seguono lo schema potere-interesse.
I motivi residui non investono il calcolo delle risorse dovute, ma i criteri fissati per l’assegnazione delle risorse e il corretto uso del potere nella loro determinazione. Sussiste quindi la giurisdizione amministrativa, ferma restando la possibilità di contestare davanti al giudice ordinario le determinazioni applicative dell’ATS.
Nel merito, il Collegio richiama la sentenza della Sezione n. 3212 del 28 dicembre 2023. Caducato il meccanismo di abbattimento introdotto dalla D.G.R. n. XI/2013/2019, il finanziato 2019 deve essere rideterminato in senso incrementale, epurato dalle decurtazioni del tetto di sistema; di riflesso, il budget 2021 va ricalcolato prendendo come base quel finanziato così rettificato. Non occorre, a tal fine, l’annullamento della D.G.R. XI/4773/2021, che al finanziato 2019 rinvia solo quale termine di relazione formale.
Conferma la conclusione il decreto regionale n. 20695 del 21 dicembre 2023, che ha rideterminato gli importi residui 2019 e ha impegnato la Regione a rideterminare il budget dell’anno contestato; l’ATS ha comunicato l’avvio delle procedure per la rideterminazione dei budget successivi al 2019.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese in ragione dell’evoluzione della vicenda.
Nota della Redazione
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