Estinzione del giudizio per mancata riassunzione dopo la remissione al primo giudice (TAR Lazio n. 10485 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata riassunzione del giudizio, nel termine perentorio fissato dalla legge o dal giudice, a seguito della remissione della causa al giudice di primo grado pronunciata in sede di appello, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), cod. proc. amm. L’onere di riassunzione, previsto dall’art. 105, comma 3, cod. proc. amm., grava sulla parte interessata a proseguire il processo; la sua inerzia comporta la cessazione della materia del contendere in rito, senza che rilevi la fondatezza nel merito della domanda originariamente proposta.
Il Fatto
Un gruppo di appartenenti al comparto Sicurezza e Difesa aveva adito il TAR Lazio per ottenere l’accertamento della responsabilità delle Amministrazioni convenute per l’omesso esercizio della funzione amministrativa finalizzata alla costituzione del Fondo pensione del proprio comparto, ai sensi della normativa in materia di previdenza complementare, e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti.
Il giudizio, dopo la pronuncia di primo grado, era proseguito in appello dinanzi al Consiglio di Stato. Con sentenza, il giudice d’appello aveva rimesso la causa al giudice di primo grado, come previsto dall’art. 105 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rilevato che, a seguito della remissione della causa al primo giudice disposta dal Consiglio di Stato, non era stata presentata alcuna istanza di riassunzione nel termine perentorio previsto dall’art. 105, comma 3, cod. proc. amm.
Il Collegio ha richiamato l’art. 35, comma 2, lett. a), cod. proc. amm., il quale stabilisce che il giudice dichiara estinto il giudizio se questo non viene riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o dal giudice medesimo. Tale evenienza ricorre proprio nella fattispecie in esame, caratterizzata dall’inerzia della parte ricorrente.
Il Tribunale ha inoltre dato atto di avere fornito, a verbale, l’avviso della possibile definizione in rito della controversia ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., in relazione al profilo della mancata riassunzione, garantendo così il contraddittorio sulla questione processuale.
In ragione di quanto rilevato, il giudice ha dichiarato estinto il giudizio per mancata riassunzione nel termine perentorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 2, lett. a) e 105, comma 3, cod. proc. amm., compensando le spese di lite in considerazione della complessità dei fatti di causa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.