Esami di avvocato: tempo aggiuntivo insufficiente per candidato DSA illegittimo (TAR Lombardia n. 2833 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esami di abilitazione professionale, la misura compensativa per i candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), come il tempo aggiuntivo e l’ausilio dell’amanuense, deve essere concessa in modo aderente alle specifiche esigenze del candidato, come risultanti dalla documentazione clinica prodotta. La concessione di un tempo aggiuntivo inferiore a quello richiesto e documentato, senza alcuna giustificazione, si sostanzia in una concessione solo apparente della misura, inidonea a tutelare la persona affetta da DSA. È illegittimo il provvedimento di non ammissione alla prova orale dell’esame di avvocato fondato su una prova scritta svoltasi in violazione delle misure compensative previste dall’art. 11 del d.m. 24 luglio 2024, specialmente quando l’ausiliario per la scrittura assegnato dalla Commissione si sia rivelato inidoneo, formando un elaborato indecifrabile. In sede processuale, l’Amministrazione non può contestare la regolarità della documentazione clinica che in sede procedimentale aveva accolto, senza violare il dovere di buona fede e il divieto di venire contra factum proprium.
Il Fatto
Un candidato all’esame di abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2024, affetto da DSA (disgrafia), veniva ammesso alla prova scritta con l’assegnazione di alcune misure compensative. Nella domanda di partecipazione, il ricorrente aveva richiesto, sulla base di idonea documentazione clinica, un tempo aggiuntivo del 30% e l’ausilio di un incaricato della Commissione per la scrittura. La sottocommissione esaminatrice gli concedeva un’ora aggiuntiva (pari a meno del 15% della durata ordinaria della prova) e gli affiancava un ausiliario, ma la prova scritta veniva valutata negativamente e il candidato non era ammesso alla prova orale. Avverso tale esito, il candidato proponeva ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 11 del d.m. 24 luglio 2024, che disciplina gli strumenti compensativi per i candidati con DSA. In via preliminare, ha dichiarato inammissibile l’eccezione con cui il Ministero della Giustizia contestava la regolarità della documentazione clinica, in quanto tale contestazione era stata formulata solo in sede processuale, dopo che l’Amministrazione aveva accolto l’istanza del ricorrente, violando il canone di buona fede e il divieto di venire contra factum proprium.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la Commissione, pur avendo formalmente accolto l’istanza, non aveva garantito al candidato misure compensative adeguate. Innanzitutto, il tempo aggiuntivo concesso (un’ora) era notevolmente inferiore a quello richiesto e documentato (30%), senza alcuna giustificazione. Ciò integra una violazione delle previsioni del d.m., in quanto la misura deve essere funzionale a consentire al candidato di sostenere la prova in modo adeguato alla sua condizione.
La Corte ha inoltre rilevato l’inidoneità dell’amanuense assegnato. L’elaborato prodotto era, a prima vista, indecifrabile, rendendo la misura concessa solo formalmente e aggravando la situazione di difficoltà del candidato. Non è stata condivisa la tesi difensiva secondo cui il candidato avrebbe scelto di scrivere personalmente, poiché tale decisione era stata determinata dall’inefficienza dell’ausiliario. Ne deriva l’illegittimità dello svolgimento della prova scritta e del conseguente provvedimento di non ammissione alla prova orale.
In accoglimento del ricorso, il TAR ha annullato il provvedimento impugnato e, quale effetto conformativo, ha disposto che il ricorrente sia ammesso a sostenere nuovamente la prova scritta con l’assegnazione delle misure compensative necessarie. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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