Budget sanitario per produzione media: legittimi i criteri regionali di riparto (TAR Sicilia n. 2293 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di programmazione sanitaria regionale, i criteri di distribuzione del budget alle strutture convenzionate che assumono a base la produzione media del biennio 2022/2023, con l’attribuzione di un budget minimo d’ingresso, costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e non sono sindacabili nel merito. L’eventuale decremento delle risorse assegnate a un singolo operatore rispetto al dato storico non integra eccesso di potere quando deriva dall’applicazione oggettiva di criteri generali e astratti, finalizzati all’apertura del mercato. Le eccezioni al criterio della produzione media, tipizzate dal decreto assessoriale, sono di stretta interpretazione e non ammettono estensioni analogiche. Il ritardo dell’azienda sanitaria nella conclusione del procedimento non è fonte di risarcimento quando il privato, con ordinaria diligenza, avrebbe potuto attivare gli strumenti di tutela previsti.

Il Fatto

La ricorrente è una struttura sanitaria convenzionata con il servizio sanitario nazionale, operante nel territorio di competenza dell’azienda sanitaria provinciale intimata. Per il 2024 l’azienda le ha assegnato un budget ridotto di circa euro 15.000,00 rispetto all’anno precedente, applicando il D.A. n. 643/2024 con cui l’amministrazione regionale ha dettato i criteri di riparto.

La società ha impugnato la determinazione del budget, la nota di rigetto dell’istanza di revisione e il decreto assessoriale presupposto, deducendo la violazione dei criteri di distribuzione, l’illegittimità degli stessi per pretesa lesione della concorrenza, il ritardo nella conclusione del procedimento e la nullità della clausola di salvaguardia. Ha chiesto l’annullamento degli atti e, in subordine, la condanna dell’azienda al risarcimento del danno da ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta congiuntamente i primi due motivi, muovendo dall’atto presupposto. Il D.A. n. 643/2024 individua un budget minimo d’ingresso di euro 50.000,00 per tutte le branche, elevato a euro 100.000,00 per la radiologia, e stabilisce all’art. 3 la metodologia di distribuzione fondata sulla produzione media del biennio 2022/2023. Le eccezioni a tale criterio sono puntuali e tassative: riguardano le strutture che non abbiano registrato produzione nel 2022 per adeguamenti strutturali, trasferimenti, cause di forza maggiore o altra condizione documentata, e quelle che abbiano sospeso l’attività per un periodo limitato per le medesime ragioni.

Il Tribunale richiama il proprio precedente orientamento, espresso dalle sentenze della Sezione n. 1111 e n. 899 del 2025, secondo cui il decreto non ha reintrodotto la spesa storica e il limite di variazione del 5% rispetto al budget 2023 mira a non compromettere il budget minimo delle strutture che non lo abbiano raggiunto. Su questa base esclude che i criteri siano distorsivi della concorrenza: la previsione di un budget minimo ha consentito l’ingresso di nuovi operatori senza penalizzare oltremodo quelli esistenti, che in caso di mancato raggiungimento avrebbero comunque avuto diritto al riconoscimento dell’importo minimo.

Quanto alla concreta applicazione, la doglianza sull’inclusione nel calcolo della media delle strutture con produzione pari a zero è respinta. Le due eccezioni previste dal criterio n. 1 sono di stretta interpretazione, non lasciando all’azienda alcuno spazio per escludere dal computo ipotesi diverse, tra cui quella di una produzione puramente e semplicemente nulla.

Il Collegio rigetta anche l’istanza risarcitoria. L’art. 16 del D.A. n. 643/2024 non prevede un termine perentorio per la conclusione del procedimento, ma una volta superato il termine ivi indicato la ricorrente avrebbe potuto contestare il silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., ciò che non è avvenuto. Il suo contegno, protrattosi dalla maturazione del silenzio alla conoscenza del nuovo budget, non consente di affermare la risarcibilità del danno da ritardo, alla luce dell’art. 30, comma 3, c.p.a., che esclude i danni evitabili con l’ordinaria diligenza. Il danno, peraltro, è già stato ristorato con l’attribuzione delle somme a titolo di extra-budget. La contestazione di nullità della clausola di salvaguardia è respinta in continuità con il precedente orientamento. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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