Sei scatti stipendiali e TFS degli appartenenti alle forze di polizia (TAR Sicilia n. 2289 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, spettano anche al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda ai sensi dell’art. 2 della legge n. 232/1990, ossia a chi abbia maturato cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile. Il beneficio opera ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio, non essendo stato modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che incide sulla sola base pensionabile. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma costituisce un semplice onere per l’interessato. Sulle somme dovute non si cumulano interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il Fatto

I ricorrenti, appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia penitenziaria o alla Polizia di Stato, sono stati collocati a riposo a domanda dopo aver conseguito il cinquantacinquesimo anno di età e oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi. Hanno chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, dei sei scatti stipendiali dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, non attribuiti nei prospetti di liquidazione elaborati dall’I.N.P.S.

Uno dei ricorrenti ha inoltre lamentato il mancato computo di un anno di servizio utile, riscattato ai sensi del d.P.R. n. 1032/1973. Costituitasi l’amministrazione previdenziale, che ha rappresentato di aver parzialmente soddisfatto le pretese, alla pubblica udienza i ricorrenti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse per tutte le posizioni tranne una.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda l’applicabilità del beneficio a chi sia stato collocato a riposo ai sensi dell’art. 2 della legge n. 232/1990. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata, che ha ripetutamente affrontato il tema, e la condivide integralmente.

Il punto di partenza è la distinzione tra base pensionabile e indennità di buonuscita. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 attribuisce i sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile definita secondo l’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione. La disposizione opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita.

Un ulteriore argomento si trae dall’art. 1911, comma 3, cod. ordinamento militare, che, con riferimento ai sei aumenti periodici, stabilisce la perdurante applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto. Il Codice non ha innovato il regime in vigore per le forze di polizia, comprendendo tanto gli appartenenti all’ordinamento militare quanto quelli all’ordinamento civile.

Il Collegio affronta poi la natura del termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza. Il termine non è decadenziale, ma costituisce un onere che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa. Non si rinviene alcuna ragionevole giustificazione di una diversità di trattamento tra chi presenta la domanda entro il termine e chi la presenta nelle annualità successive. Solo una norma chiara nel senso della decadenza potrebbe fondare tale disparità, atteso che le leggi non si dichiarano incostituzionali perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne di costituzionali.

Il ricorso è quindi improcedibile quanto alle posizioni dei ricorrenti che hanno dichiarato la carenza di interesse e accolto per la residua. Sulle somme dovute non si calcola la rivalutazione monetaria in aggiunta agli interessi legali, vigendo il divieto di cumulo per i crediti di pubblico impiego, con riconoscimento della maggior somma tra i due importi. Le spese seguono la soccombenza, anche virtuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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