La conclusione senza esito della Conferenza di servizi è atto soprassessorio illegittimo (TAR Molise n. 27 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto conclusivo della Conferenza di servizi che si limiti a rilevare la mancata espressione dei pareri senza addivenire a una determinazione sul merito dell’istanza configura un illegittimo atto soprassessorio, in violazione degli artt. 14-bis e 2 della legge n. 241/1990. L’Amministrazione procedente è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e adeguatamente motivato, che prenda posizione specifica sull’istanza del privato. Sussiste il fumus boni iuris del difetto istruttorio e motivazionale allorché l’esito della Conferenza non riveli alcuna valutazione nel merito dell’istanza medesima.
Il Fatto
Una società aveva presentato istanza di permesso di costruire, successivamente sottoposta al modulo procedimentale della Conferenza di servizi. All’esito della Conferenza, il Comune aveva concluso il procedimento “senza esito”, facendo proprie le risultanze dei pareri espressi dagli enti intervenuti, tra cui la società Rete Ferroviaria Italiana e la Soprintendenza.
La società istante impugnava la determina comunale e gli atti presupposti, deducendo che la conclusione negativa della Conferenza non sarebbe stata preceduta da alcuna effettiva valutazione della fattibilità dell’intervento, configurandosi così un provvedimento soprassessorio lesivo dell’affidamento ingenerato dall’istanza presentata.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha scrutinato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle Amministrazioni intimate, ritenendola, allo stato, non fondata alla luce delle controdeduzioni della società ricorrente, con riserva di più approfondita valutazione in sede di merito.
Nel merito della domanda cautelare, il Collegio ha accolto la censura incentrata sulla natura soprassessoria dell’atto impugnato. Il provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi è apparso, infatti, inidoneo a manifestare una presa di posizione sul merito dell’istanza, come invece imporrebbe il modulo procedimentale di cui all’art. 14-bis della legge n. 241/1990, che postula una determinazione finale dell’Amministrazione procedente all’esito dei lavori della Conferenza.||DSML||p>
Sul piano del periculum in mora, il Tribunale ha valorizzato il rischio, dedotto dalla ricorrente, di cedimenti del terreno e allagamenti dell’area in assenza di tempestiva rideterminazione, con potenziale grave pregiudizio per l’istante, per il trasporto ferroviario e per la viabilità della Strada Statale.
Il TAR ha pertanto accolto l’istanza cautelare, disponendo il riesame della posizione della società ricorrente, con obbligo per l’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso, adeguatamente motivato e specificamente pronunciato sull’istanza. Ha altresì fissato l’udienza di merito e compensato le spese di fase.
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Nota della Redazione
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