Payback dispositivi medici: giurisdizione ordinaria sul provvedimento regionale (TAR Lazio n. 693 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del payback sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018 costituisce una misura ragionevole e proporzionata, espressiva di un contributo solidaristico, che non viola la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., il principio di irretroattività né l’affidamento degli operatori. La disciplina è compatibile con il diritto euro-unitario, poiché opera ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva delle imprese, senza incidere sul contenuto dei contratti né sull’esito delle gare. Sul provvedimento regionale che quantifica le quote di ripiano sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di attività vincolata e tecnico-contabile che dà luogo a un rapporto obbligatorio patrimoniale.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, e il decreto del 6 ottobre 2022, di adozione delle linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali di ripiano. Ha impugnato altresì l’Accordo del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale n. 22413 del 29 luglio 2019 e il provvedimento regionale di recupero.

L’Amministrazione statale si è costituita chiedendo il rigetto. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 9 gennaio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza sul payback per le annualità 2015-2018, non appellata, e la pronuncia della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha qualificato il meccanismo come misura ragionevole e proporzionata nel bilanciamento tra tutela della salute e sostenibilità della spesa sanitaria.

La Consulta ha escluso la violazione dell’art. 23 Cost., ritenendo che la disciplina contenga tutti gli elementi richiesti dalla riserva di legge: soggetti, oggetto, misura e procedura. Ha parimenti escluso la violazione del principio di irretroattività e dell’affidamento, osservando che le imprese conoscevano dal 2015 l’esistenza del tetto di spesa e l’obbligo di ripiano, mentre il comma 9-bis introdotto nel 2022 ha solo reso operative procedure già previste. Tali argomentazioni valgono anche per le dedotte violazioni della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Le censure sulla natura retroattiva degli atti e sulle tempistiche sono infondate: il tetto nazionale del 4,4% era noto dal 2014 e costituiva parametro di riferimento; la conferma per le Regioni nel 2019 non ha introdotto elementi imprevedibili. Il meccanismo era chiaro nei suoi tratti essenziali sin dal 2015, sicché le imprese dovevano considerare l’alea derivante dal possibile sforamento.

Quanto alla compatibilità con la normativa europea, il payback non incide sul contenuto dei contratti né altera l’esito delle gare, operando ab externo in proporzione al fatturato realizzato con il SSN. Non è dimostrato che abbia reso le offerte non remunerative. Non ricorrono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Le censure di difetto di istruttoria e motivazione, riferite ai dati del modello CE (voce BA0210) e al calcolo al lordo dell’IVA, non colgono nel segno: l’onere di corretta contabilizzazione grava sulle imprese e il riferimento al fatturato lordo è coerente con il costo effettivo sostenuto dal SSN. Quanto al provvedimento regionale, esso recepisce dati contabili con operazioni matematiche, senza discrezionalità: attività vincolata che dà luogo a un rapporto obbligatorio patrimoniale. Richiamato l’orientamento della Cassazione a Sezioni Unite, il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda di annullamento, con possibilità di riassunzione ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Il ricorso è respinto; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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