Rigetto per inammissibilità dei motivi sulla buona fede doganale (Cass. civ. Sez. V n. 21736 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non dà luogo ad alcun vizio denunciabile ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. Il vizio di violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. consiste nell’erronea ricognizione della fattispecie astratta; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta inerisce alla valutazione del giudice di merito. È quindi inammissibile il motivo che mira a una rivalutazione meritale della buona fede e dell’elemento soggettivo dell’illecito doganale.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, giudice del rinvio a seguito di una precedente ordinanza della Corte, respingeva l’appello della società contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bologna che aveva confermato l’avviso di accertamento per tributi doganali relativi al 2005. Nel medesimo giudizio la CTR accoglieva invece l’appello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli contro la decisione provinciale che aveva annullato l’atto di contestazione e irrogazione sanzioni.
La controversia riguarda l’origine di merci importate — lampade di contestata origine cinese, non malese — e quindi l’accesso al regime preferenziale riservato alle merci malesi. La CTR aveva escluso sia l’errore attivo dell’Autorità doganale malese, sia la buona fede della contribuente, confermando così la legittimità della sanzione. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per vizio motivazionale assoluto. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 22232 del 2016: la motivazione è apparente solo quando, pur esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione. La sentenza impugnata supera ampiamente il “minimo costituzionale” richiamato da Sez. U n. 8053 del 2014, contenendo un’argomentazione puntuale e articolata. La censura è infondata.
Il secondo motivo deduce l’omesso esame di fatto decisivo, per non aver la CTR valutato la mancanza di scritture doganali dell’Autorità malese. Richiamando Cass. n. 11892 del 2016, la Corte ribadisce che il cattivo apprezzamento delle prove non è inquadrabile né nel n. 5) né nel n. 4) dell’art. 360 cod. proc. civ.. Il mezzo è volto a provocare un sindacato estraneo al parametro prescelto: è inammissibile.
Il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 220, comma 2, lett. B), CDC per aver la CTR escluso la buona fede. La Corte richiama Cass. n. 26110 del 2015: il vizio di violazione di legge attiene alla ricognizione della fattispecie astratta, mentre l’erronea ricognizione della fattispecie concreta appartiene alla valutazione del giudice di merito. Il mezzo chiede una revisione del giudizio meritale: è inammissibile.
Il quarto motivo deduce la nullità per motivazione apparente sull’elemento soggettivo (colpa) dell’illecito doganale. La Corte richiama quanto osservato sul primo motivo e ritiene la censura infondata. Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 5, d.lgs. 472/1997 per l’affermata sussistenza dell’elemento soggettivo. La Corte richiama i limiti del sindacato sull’error juris e ritiene la censura inammissibile, mirando a una rivalutazione del meritum causae.
Il ricorso è rigettato. La ricorrente è condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 5.800 oltre spese prenotate a debito, con contributo unificato raddoppiato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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