Buoni fruttiferi postali ereditari: legittimazione del singolo coerede all’incasso integrale (ABF Collegio di Milano n. 3996 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all’Arbitro il credito del de cuius derivante da buoni fruttiferi postali anche per l’intero, in assenza di opposizioni degli altri eredi, con efficacia liberatoria del pagamento eseguito dall’intermediario a suo favore. Tale legittimazione presuppone però l’esigibilità del credito: per i buoni fruttiferi non ancora scaduti difetta l’interesse ad agire e la domanda è inammissibile. L’eccezione di ne bis in idem non opera quando il nuovo ricorso, pur riguardando gli stessi titoli, introduce un petitum e una causa petendi diversi da quelli decisi in precedenza.
Il Fatto
I genitori della ricorrente, deceduti nel 2005 e nel 2019, avevano lasciato un asse ereditario comprensivo di trentacinque buoni fruttiferi postali cartacei trentennali, appartenenti alle serie Q, R, S e T, intestati ai de cuius con clausola di pari facoltà di rimborso. Gli eredi sono otto e la ricorrente è titolare di una quota di un ottavo. Le pratiche di successione erano state presentate ed evase e nessun coerede aveva mai manifestato opposizioni alla riscossione.
Dopo un primo ricorso definito nel 2023, l’intermediario aveva concordato il frazionamento della liquidazione: incasso immediato dei buoni scaduti e rinvio degli altri alla scadenza naturale. Le quote spettanti agli altri coeredi venivano accantonate su un conto corrente di servizio, con tempi di accredito lunghi e disomogenei. La ricorrente ha quindi chiesto l’accredito integrale sul proprio conto del controvalore dei buoni residui, il trasferimento delle somme giacenti sul conto di servizio e gli interessi legali dal reclamo del 24.04.2024.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di ne bis in idem sollevata dall’intermediario, che assumeva l’identità tra l’odierno ricorso e il precedente definito nel 2023. L’eccezione è respinta: la decisione del 2023 aveva accertato soltanto il diritto individuale della ricorrente alla propria quota di un ottavo e agli interessi correlati, risolvendo l’ostacolo della pretesa quietanza congiunta. Oggi la ricorrente non chiede la liquidazione della propria quota, ma una pretesa diversa, legata alla gestione delle giacenze sul conto di servizio, alla mancata risposta ai reclami e alle modalità di accredito dei titoli residui. Manca dunque la coincidenza di petitum e causa petendi.
Passando al merito, il Collegio richiama l’orientamento del Collegio di Coordinamento (decisioni nn. 27252/2018, 22747/2019 e 19782/2020): per i buoni non ancora scaduti difetta un interesse concreto e attuale alla liquidazione, fermo restando il diritto di ciascun coerede a riscuotere l’intero con efficacia liberatoria. Su questa base il ricorso è dichiarato inammissibile per il buono di serie R non ancora esigibile.
Il diritto all’incasso integrale del buono di serie Q, già scaduto al 31.12.2025, è invece pacifico, essendo incontestata l’assenza di opposizioni degli altri coeredi. Il Collegio accoglie quindi la domanda e dispone il rimborso del valore del titolo, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo.
Non è accolta, invece, la domanda relativa alle somme sul conto tecnico: manca documentazione sul conto e sui relativi accrediti, e le prospettazioni delle parti sono contraddittorie. Il rigetto assorbe l’esame della domanda sugli interessi. L’intermediario è inoltre tenuto a corrispondere alla Banca d’Italia il contributo di € 200,00 e alla parte ricorrente € 20,00 per il rimborso del versamento.
Nota della Redazione
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