Amministrazione di sostegno: carta di debito intestata al beneficiario, non all’amministratore (ABF Collegio di Milano n. 3994 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto che nomina l’amministratore di sostegno e gli attribuisce il compimento degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, ivi compresa la gestione del conto con carta di debito, limita la capacità di agire del beneficiario, non la sua capacità giuridica. La banca non può quindi rifiutare l’emissione di una carta intestata al beneficiario fondandosi sulla sola nominatività dello strumento o sull’utilizzo esclusivo della carta da parte dell’amministratore. In assenza di un limite esplicito nel decreto del giudice tutelare, il beneficiario conserva la titolarità del rapporto e il diritto a ottenere una carta a sé intestata. L’intermediario è tenuto a cooperare con l’amministratore, eseguendo le operazioni autorizzate senza aggiungere limitazioni non previste dal provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un conto corrente gestito dal proprio amministratore di sostegno con pieni poteri, chiedeva all’intermediario l’emissione di una carta bancomat a sé intestata. La banca respingeva la richiesta, rappresentando che, in ragione delle prescrizioni contenute nel decreto di nomina e dell’utilizzo esclusivo della carta da parte dell’amministratore, lo strumento sarebbe stato intestato a quest’ultimo, quale effettivo utilizzatore.

Esperito senza esito il reclamo, il ricorrente adiva l’Arbitro chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del rifiuto, la condanna al rilascio della carta a sé intestata, la piena operatività del conto e il rimborso del contributo di € 20,00. L’intermediario insisteva per il rigetto, sostenendo di aver operato in buona fede e nel rispetto del decreto del Giudice tutelare.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo dell’amministrazione di sostegno, richiamando l’art. 405 cod. civ., che demanda al decreto di nomina l’individuazione degli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e di quelli che questi può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore. Il giudice tutelare persegue la minore limitazione possibile della capacità di agire, orientandosi alla massima salvaguardia dell’autodeterminazione del soggetto amministrato.

Il decreto di nomina, osserva il Collegio, non incide automaticamente sulla capacità di agire del beneficiario. Richiamando la Corte cost., 10.5.2019, n. 114, si ribadisce che tutto ciò che il giudice tutelare non affidi all’amministratore resta nella completa disponibilità del beneficiario. Su questa linea si colloca il precedente dello stesso Collegio (decisione n. 47/2025, conforme decisione n. 21200/2021), che ha affermato l’obbligo della banca di cooperare con l’amministratore, eseguendo le operazioni autorizzate senza porre limitazioni ulteriori, salvo che siano specificamente indicate nel decreto.

Nel caso concreto il decreto attribuisce all’amministratore il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, con obbligo di rendiconto, e individua espressamente la gestione del conto «con qualsiasi modalità quindi … con utilizzo della carta di debito». Tale indicazione limita specularmente la capacità del ricorrente di porre in essere autonomamente quegli atti, ma la limitazione attiene alla capacità di agire, non alla capacità giuridica e dunque alla possibilità di essere titolare del rapporto.

Il Collegio esclude che dal decreto possa evincersi una specifica limitazione che giustifichi la necessaria intestazione della carta all’amministratore: il provvedimento fa esclusivo riferimento all’«utilizzo» della carta, non alla sua titolarità. L’assenza di un limite esplicito nel decreto consente quindi di riconoscere il diritto del ricorrente a ottenere una carta a sé intestata. Non trova invece accoglimento la domanda di piena operatività del conto, priva di qualsiasi specificazione da parte del ricorrente.

Il ricorso è pertanto accolto parzialmente, con accertamento del diritto del beneficiario alla carta a sé intestata. Il Collegio dispone inoltre il pagamento, da parte dell’intermediario, di € 200,00 alla Banca d’Italia quale contributo alle spese della procedura e di € 20,00 al ricorrente a rimborso del contributo versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 405 c.c.

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