Buoni fruttiferi cointestati con pari facoltà di rimborso legittimano gli eredi (ABF Collegio di Roma n. 3668 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascun cointestatario ha diritto di riscuotere l’intero titolo, e tale diritto spetta ai suoi eredi anche quando l’altro cointestatario sia deceduto, senza necessità del consenso o dell’intervento degli eredi di quest’ultimo. Il rimborso presuppone la presentazione dei titoli in originale e la definizione della pratica di successione del cointestatario di cui si è eredi. È possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l’intermediario riconosca la pretesa del ricorrente e si impegni, con effetto vincolante, al suo integrale soddisfacimento, anche in assenza di prova dell’avvenuto pagamento.

Il Fatto

I ricorrenti sono eredi di una delle due cointestatarie di tre buoni fruttiferi postali della serie Q, emessi nel 1993. Entrambe le intestatarie sono decedute. I ricorrenti hanno chiesto all’intermediario il rimborso dei titoli, ottenendone il rifiuto sul presupposto che sarebbe stata necessaria la presenza degli eredi dell’altra cointestataria.

Davanti al Collegio i ricorrenti invocano la clausola di pari facoltà di rimborso, che consente a ciascun cointestatario, o ai suoi eredi, di chiedere l’integrale rimborso a prescindere dal consenso degli altri. L’intermediario, nelle controdeduzioni, riconosce la pretesa e si impegna al pagamento, oltre al contributo di € 20,00 per le spese del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere. I ricorrenti si oppongono, rilevando che alla scadenza del termine per le repliche l’incasso non era stato perfezionato.

La motivazione del Collegio

Il Collegio rileva anzitutto che l’intermediario ha riconosciuto la pretesa dei ricorrenti al rimborso dei buoni e si è impegnato a corrispondere anche il contributo di € 20,00. Su questa base richiama l’orientamento condiviso dei Collegi territoriali, secondo cui la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando l’intermediario dichiari l’avvenuto soddisfacimento integrale delle pretese del ricorrente, anche in assenza di prova, oppure si limiti a impegnarsi a soddisfarle integralmente.

Il Collegio esamina poi l’opposizione dei ricorrenti. Questi hanno riferito di aver avviato le operazioni di rimborso presso un ufficio diverso da quello di emissione, non competente a istruire le pratiche di successione, ma che alla scadenza del termine per le repliche l’incasso non era avvenuto per fatti imputabili alla controparte. Il Collegio osserva però che i ricorrenti non specificano quali siano i fatti imputabili all’intermediario che avrebbero ostacolato il rimborso.

L’intermediario, dal canto suo, ha prodotto evidenza del pagamento del contributo di € 20,00. In mancanza di una specifica contestazione da parte dei ricorrenti, il Collegio ritiene quindi di dichiarare la cessazione della materia del contendere, tenuto conto di quanto affermato dall’intermediario con effetto vincolante.

La decisione si segnala per il criterio processuale adottato: l’impegno dell’intermediario, assunto con valore vincolante e non contrastato da contestazioni specifiche, è sufficiente a chiudere il procedimento, senza che sia necessaria la prova dell’avvenuto pagamento. Resta sullo sfondo il principio sostanziale in materia di buoni fruttiferi postali cointestati, che il Collegio non sviluppa perché la questione è superata dalla riconosciuta fondatezza della pretesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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