Nullità del contratto di investimento e restituzione delle cedole: giudicato e ripetizione (Cass. civ. Sez. I n. 1614 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sull’azione di nullità del contratto non preclude la domanda di ripetizione della prestazione resa in esecuzione del medesimo contratto, perché l’accertamento della pretesa restitutoria non costituisce antecedente logico, essenziale e necessario della domanda di nullità, ma un suo effetto, rientrando nell’autonomia delle parti disporre degli effetti della nullità e chiedere la restituzione anche in un separato giudizio. La domanda restitutoria non è dunque riconducibile al deducibile coperto dal giudicato. Caducato retroattivamente il contratto di acquisto di prodotti finanziari, le cedole percepite dall’investitore non sono frutti o interessi maturati su un pagamento indebito ai fini dell’art. 2033 cod. civ., ma oggetto della prestazione dovuta in forza del contratto, che va interamente restituita al solvens: la buona fede dell’accipiens non è concludente.

Il Fatto

Le ricorrenti avevano ottenuto, in un primo giudizio, la declaratoria di nullità dei contratti di acquisto di prodotti finanziari e la condanna dell’intermediario alla restituzione delle somme investite, con interessi decorrenti da una data poi posticipata in appello. Ritenendo di aver versato più del dovuto in esecuzione della decisione riformata, la banca chiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo, opponendovi le investitrici.

Riuniti i giudizi, il Tribunale accertava un residuo credito delle investitrici. La Corte di appello di Venezia respingeva sia il gravame principale della banca sia quello incidentale delle investitrici, ritenendo computabili nel debito restitutorio solo i versamenti successivi alla domanda di nullità, in ragione della buona fede dell’accipiens. La questione approda in Cassazione, che la rimette alle Sezioni per l’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’ambito oggettivo del giudicato. Il principio secondo cui esso copre il dedotto e il deducibile, richiamando Cass. n. 33021 del 2022, opera entro l’oggetto del processo e colpisce i fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ma non si estende a fatti successivi né a quelli che mutano petitum e causa petendi.

La domanda restitutoria conseguente alla nullità non è un antecedente logico della domanda di nullità, ma un suo effetto, non implicito in essa. Le parti restano libere di disporre degli effetti della nullità e di agire in separato giudizio per la restituzione della prestazione rimasta senza causa (Cass. n. 24915 del 2022; Cass. n. 10917 del 2021). Il motivo che invocava l’art. 2909 cod. civ. è quindi infondato.

Quanto alle cedole, la tesi delle ricorrenti presuppone che esse siano frutti o interessi ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. La Corte richiama Cass. n. 423 dell’8 gennaio 2025: la disciplina dei frutti e degli interessi riguarda quelli che maturano per legge sul bene o sulla somma oggetto di ripetizione, non quelli ricevuti in forza del contratto.

La caducazione retroattiva del contratto fa venir meno la causa giustificativa sia del prezzo versato dall’investitore sia delle somme da questi riscosse come cedole. Il diritto alla restituzione di queste ultime non è limitato dalla buona fede dell’accipiens, perché non si tratta di frutti dell’indebito, ma dello stesso pagamento indebito, da restituire interamente.

Il secondo motivo del ricorso incidentale è accolto: il diritto dell’intermediario alla restituzione di quanto versato non incontra limiti temporali, salvo quello della necessaria domanda giudiziale (Cass. n. 10116 del 2018). La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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