Buoni fruttiferi serie Q: capitalizzazione netta e competenza arbitrale (ABF Collegio di Milano n. 5000 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la competenza temporale dell’Arbitro in relazione alla domanda di restituzione del capitale e degli interessi relativi a buoni fruttiferi postali, poiché la causa petendi consiste nell’accertamento dell’esigibilità di una prestazione caratterizzante il contratto di deposito irregolare e la valutazione non è ancorata al momento genetico del rapporto ma all’esercizio dei diritti che ne derivano. Rientra parimenti nella competenza per materia la valutazione dell’incidenza del regime fiscale sulla determinazione dell’importo dovuto al sottoscrittore, poiché il regime fiscale opera non come questione tributaria autonoma ma quale parametro di quantificazione della prestazione contrattuale. È conforme alla disciplina applicabile la liquidazione dei buoni della serie Q con capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale del 12,5%, anche per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, senza che il relativo onere risulti contrattualmente posto a carico dell’emittente.
Il Fatto
La ricorrente, contitolare di quattro buoni fruttiferi postali cartacei della serie Q emessi nel 1995, lamenta che la liquidazione del gennaio 2026 sia stata effettuata per un importo inferiore a quello spettante in base ai tassi riportati sul retro dei titoli, con rendimenti crescenti fino al trentesimo anno. Contesta in particolare che la ritenuta fiscale sia stata applicata annualmente sugli interessi maturati anziché in un’unica soluzione al momento della liquidazione finale, con riduzione della base di capitalizzazione. Deduce inoltre il rifiuto del personale di rilasciare il prospetto analitico di liquidazione e di consentire l’apposizione di riserve sul modulo di quietanza. Chiede il ricalcolo degli interessi e la trasmissione del prospetto per ciascun titolo.
L’intermediario eccepisce l’incompetenza ratione temporis, per essere i titoli emessi anteriormente al sesto anno precedente la proposizione del ricorso, e l’incompetenza per materia, per essere i buoni sottratti al Titolo VI del TUB e per involgere la questione fiscale un’interpretazione estranea all’Arbitro. Nel merito sostiene la conformità della liquidazione alla disciplina vigente e chiede il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Quella di incompetenza ratione temporis è respinta sul rilievo che la domanda di restituzione del capitale e degli interessi relativi a buoni fruttiferi postali attiene all’accertamento dell’esigibilità di una prestazione caratterizzante il contratto di deposito irregolare. La relativa valutazione non si ancora al momento genetico del rapporto, ma all’esercizio dei diritti da esso derivanti, come affermato dal Collegio di Coordinamento (Coll. Coord. n. 4656/2022; n. 11113/2025).
Anche l’eccezione di incompetenza per materia è disattesa. Il Collegio di Coordinamento ha chiarito che la valutazione dell’incidenza del regime fiscale sulla determinazione dell’importo dovuto al sottoscrittore rientra nella competenza dell’Arbitro, poiché il regime fiscale rileva non quale questione tributaria autonoma, ma quale parametro ai fini della quantificazione del quantum della prestazione contrattualmente dovuta (Coll. Coord. n. 6142/2020; n. 4656/2022).
Nel merito, la questione riguarda la legittimità della capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale applicata in forza dell’art. 7, comma 3, del D.M. 23/06/1997, che per i buoni delle serie ordinarie Q, R e S emessi fino al 31/12/1996 ha previsto la capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta per i primi venti anni del titolo. L’efficacia retroattiva della norma secondaria si fonda sull’art. 173, comma 1, del D.P.R. 29/03/1973, che consentiva l’estensione delle variazioni dei saggi alle serie precedenti, e la sua legittimità costituzionale è stata confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 26 del 20/02/2020.
I titoli in esame, emessi dopo il 01/09/1987, sono interamente assoggettati alla ritenuta del 12,5% introdotta dal D.L. n. 556/1986, convertito in legge n. 759/1986 (Coll. Milano, decisione n. 9431/2020). Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6142/2020, ha inoltre affermato che l’intermediario può liquidare i buoni della serie Q applicando il regime della ritenuta del 12,5% anche per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, non emergendo dalle disposizioni applicabili la necessità di un trattamento diverso per tale lasso temporale.
Poiché la liquidazione è avvenuta in conformità a tale disciplina, la domanda volta a ottenere i rendimenti al lordo della ritenuta con tassazione differita alla liquidazione finale non può essere accolta. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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