Reclamo preventivo all’ABF: onere del ricorrente di provare la ricezione dell’intermediario (ABF Collegio di Torino n. 4078 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reclamo preventivo all’intermediario, presupposto del ricorso all’ABF, ha natura recettizia. In caso di contestazione dell’intermediario, sul ricorrente grava l’onere di provare l’avvenuta ricezione del reclamo. La mera indicazione nel modulo di ricorso della data di presentazione non integra tale prova, né supplisce la produzione, nelle repliche, di riscontri idonei a contrastare l’eccezione. Il ricorso che non documenti il reclamo preventivo è pertanto inammissibile.
Il Fatto
La parte ricorrente ha stipulato con la resistente un contratto di finanziamento il cui importo è stato erogato in favore di una società terza al fine di usufruire di cure odontoiatriche. A maggio 2025 la società fornitrice avrebbe chiuso senza preavviso, rendendo impossibile la prosecuzione delle cure. Il ricorrente ha quindi chiesto alla resistente, il 29.07.2025, la sospensione delle rate, senza ottenere risposta.
Di qui il ricorso all’ABF per ottenere “tutela nella risoluzione del problema”. L’intermediario ha dedotto, in via principale, l’infondatezza nel merito e, in via subordinata, l’inammissibilità anche per assenza di reclamo preventivo, contestando altresì la mancata allegazione del grave inadempimento del fornitore e della relativa messa in mora.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare di parte resistente, secondo cui il ricorrente non avrebbe presentato alcun reclamo prima di adire l’Arbitro, in violazione delle Disposizioni ABF, che impongono il reclamo preventivo all’intermediario quale condizione di procedibilità.
L’eccezione è ritenuta fondata. Muovendo dal condiviso orientamento dei Collegi, la decisione qualifica il reclamo come atto a natura recettizia: rileva, dunque, non la sola manifestazione della volontà del cliente, ma la sua effettiva ricezione da parte del destinatario. Da ciò la conseguenza sul piano probatorio: in caso di contestazione dell’intermediario, grava sul ricorrente l’onere di dimostrare che il reclamo è pervenuto alla controparte.
Nel caso concreto, la cliente ha indicato nel modulo di ricorso di aver presentato reclamo in data 29.07.2025, ma non constano in atti evidenze a supporto di tale assunto. La sola enunciazione contenuta nel ricorso resta, per il Collegio, una mera affermazione sfornita di riscontro documentale.
Assume rilievo decisivo, inoltre, il contegno processuale della parte: a fronte dell’espressa eccezione dell’intermediario, il ricorrente nulla ha contestato e non ha prodotto le repliche. L’inerzia difensiva consolida la conclusione che il presupposto procedimentale non sia stato assolto. Il Collegio non esamina quindi i profili di merito relativi all’asserito inadempimento del fornitore convenzionato, che restano assorbiti.
Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto del reclamo preventivo documentato. La decisione conferma, in termini generali, che il filtro procedurale dell’ABF non è una formalità superabile con la sola indicazione della data nel modulo, ma richiede la prova della ricezione dell’atto da parte dell’intermediario, tanto più quando questi la contesti espressamente.
Nota della Redazione
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