Segnalazione in Centrale dei Rischi del fideiussore consumatore e interruzione della prescrizione (ABF Collegio di Bari n. 4486 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, presti la garanzia per finalità estranee alla stessa va qualificato consumatore, dovendosi valutare il concreto atteggiarsi del rapporto e non l’attività del debitore principale. La segnalazione in Centrale dei Rischi nella categoria “garanzie ricevute – garanzia non attivata” non costituisce segnalazione negativa e non impone il preavviso di cui all’art. 125, comma 3, TUB. L’insinuazione al passivo fallimentare interrompe la prescrizione con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura anche nei confronti del fideiussore, ai sensi degli artt. 2945, comma 2, e 1310, comma 1, cod. civ. Il servicer è legittimato passivo quando la visura lo indichi come soggetto che gestisce le segnalazioni della società veicolo.

Il Fatto

Il ricorrente, garante in forza di fideiussione rilasciata per le obbligazioni di una s.r.l. nascenti da un mutuo del 1999, contesta la legittimità dell’iscrizione disposta a suo nome nella Centrale dei Rischi dal cessionario del credito. Eccepisce l’inesigibilità del credito per intervenuta prescrizione, non avendo ricevuto nell’ultimo ventennio richieste di pagamento né preavviso di segnalazione, e ritiene che la procedura concorsuale azionata contro la mutuataria non valga a interrompere la prescrizione verso il garante. Chiede la cancellazione della segnalazione, l’aggiornamento dei dati e un indennizzo.

L’intermediario resistente eccepisce il difetto di legittimazione passiva, assumendo di essere mero master servicer della società veicolo che detiene il credito, e nel merito sostiene che l’insinuazione al passivo del fallimento della mutuataria ha interrotto la prescrizione anche verso i fideiussori.

La motivazione del Collegio

In via preliminare il Collegio verifica d’ufficio la qualificazione del ricorrente ai fini della composizione dell’organo. Richiamando l’orientamento della Suprema Corte e le pronunce della Corte di Giustizia del 2015 e del 2016, si afferma che per qualificare il fideiussore come consumatore non rileva in via preminente l’attività del debitore principale, ma occorre accertare se la garanzia sia stata prestata per finalità estranee alla professione del garante. Nel caso concreto mancano elementi concludenti di un collegamento funzionale con la società garantita, sicché il ricorrente agisce come consumatore.

L’eccezione di carenza di legittimazione passiva è infondata. Il Collegio osserva che il mandato al servicer non risulta prodotto, ma la visura CR del 15/07/2025 indica l’intermediario convenuto come soggetto che “attualmente gestisce le segnalazioni della società veicolo”. Tale dato documentale è dirimente e fonda la legittimazione passiva.

Nel merito, quanto al profilo formale, la Circolare n. 139/1991 considera negative unicamente le segnalazioni a sofferenza e quelle per inadempimento persistente, per le quali l’art. 125, comma 3, TUB impone l’informativa preventiva. L’obbligo non sussiste per le segnalazioni delle garanzie ricevute non attivate, che non implicano valutazione negativa del segnalato. L’omissione del preavviso, quando dovuto, rileva sul piano risarcitorio e non come presupposto di legittimità.

Quanto al profilo sostanziale, il Collegio ritiene infondata l’eccezione di prescrizione. Richiamando Cass. civ. n. 9638/2018, si afferma che l’istanza di insinuazione al passivo equivale all’atto di inizio del giudizio e interrompe la prescrizione con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura, anche verso il condebitore solidale. Nel caso di specie l’istante è stato ammesso al passivo del fallimento dichiarato il 03/05/2005 e chiuso il 05/05/2017, con conseguente tempestiva interruzione del termine.

Da ultimo, la proposta di saldo e stralcio richiamata dal ricorrente non risulta tradotta in un accordo tra le parti; le pregresse segnalazioni restano pertanto visibili. Il ricorso è non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 125 TUB

Tutte le 55 sentenze sull'art. 125 TUB

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *