Buoni pasto e non contestazione: l’apprezzamento del giudice ex art. 115 c.p.c. è sindacabile solo per motivazione apparente o illogica (Cass. lav. 4328/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 4328/2026, pubblicata il 26 febbraio 2026 (R.G.N. 28644/2022), adunanza camerale del 25 novembre 2025 — Presidente Margherita Maria Leone, Relatore Fabrizio Amendola.

Il principio di diritto

In tema di non contestazione, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c. la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce la relevatio ab onere probandi; spetta al giudice di merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto a lui riservato, l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti allegati dalla controparte. Poiché tale apprezzamento richiede l’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, l’accertamento della sussistenza (o meno) di una contestazione è sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione, o per manifesta illogicità.

Il fatto

La Corte d’appello di Roma aveva condannato una società datrice a pagare a un lavoratore oltre 25.000 euro a titolo di emolumenti (buoni pasto) maturati in un periodo in cui era stata accertata, in un precedente giudizio, l’illegittimità dell’appalto cui il lavoratore era stato adibito. La Corte territoriale aveva ritenuto provati i presupposti di fatto (giorni di effettivo servizio e orario full time) sulla base delle buste paga prodotte e della mancata contestazione specifica della controparte. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La motivazione

Il primo motivo — violazione dell’art. 115 c.p.c. per erronea applicazione del principio di non contestazione — è respinto. L’apprezzamento sull’esistenza e sul valore della non contestazione è riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o manifesta illogicità (Cass. n. 3680/2019; n. 3126/2019; n. 7997/2025; n. 8175/2025): vizi che, nella specie, non erano nemmeno prospettati. Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha tratto dalle buste paga — pur emesse dai datori illegittimamente interposti — i giorni di effettiva presenza e l’orario osservato, in assenza di contestazione specifica.

Il secondo motivo — falsa applicazione dell’art. 51, comma 2, d.P.R. n. 917/1986 sulla natura retributiva dei buoni pasto — è parimenti disatteso, perché generico: non indica la parte della sentenza in cui sarebbe contenuta l’affermazione ritenuta errata, né riporta gli atti da cui evincere che la questione fosse stata sottoposta al contraddittorio; in sostanza sollecita una rivalutazione delle caratteristiche della prestazione (4.826 giorni di effettivo servizio, orario full time con pausa pranzo), riservata al giudice di merito. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

Implicazioni pratiche

La non contestazione non è un automatismo: è il giudice di merito a stabilire se, e in quale misura, il silenzio della parte su fatti specifici valga come ammissione. In cassazione quella valutazione regge, salvo che la motivazione sia assente, apparente o manifestamente illogica: contestarla come mera “erronea applicazione” dell’art. 115 c.p.c. non basta.

Chi è convenuto ha interesse a contestare in modo specifico i fatti allegati e i documenti prodotti dall’avversario (qui, le buste paga): la contestazione generica o l’omessa contestazione espone alla relevatio ab onere probandi, ciòè alla prova raggiunta senza ulteriori riscontri.

Sul piano redazionale, il motivo di ricorso che denuncia una violazione di legge deve individuare il passaggio della sentenza censurato e dar conto del percorso processuale della questione: la censura che, dietro l’etichetta della violazione di legge, chiede una nuova valutazione dei fatti è inammissibile.

Dati identificativi omessi in conformità all’art. 52 d.lgs. 196/2003.

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