Progressioni verticali in deroga finanziabili con 0,55% monte salari fuori vincoli assunzionali (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 184 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le progressioni verticali tra le aree di cui all’art. 13, commi 6, 7 e 8, del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022, di natura transitoria e contrattuale, possono essere finanziate con le risorse speciali di cui all’art. 1, comma 612, della legge n. 234/2021, in misura non superiore allo 0,55% del monte salari 2018. Tale provvista, in quanto destinata a uno scopo specifico e temporalmente delimitato, si sottrae ai limiti delle ordinarie capacità assunzionali di cui all’art. 33 del d.l. n. 34/2019 e all’art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006, in virtù di un rapporto di specialità che deroga alla disciplina generale anche successiva, nei soli limiti dello spazio assunzionale appositamente individuato. Qualora invece l’ente ricorra a risorse ordinarie, resta ferma la verifica cumulativa e successiva dei predetti vincoli.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune piemontese ha formulato, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, una richiesta di parere in materia di contabilità pubblica. Il quesito riguarda la possibilità di dare corso alle progressioni tra le aree disciplinate dall’art. 13, commi 6, 7 e 8, del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022.
L’ente chiede, in particolare, se tali progressioni possano operare in deroga ai limiti derivanti dalle capacità assunzionali di cui all’art. 33 del d.l. n. 34/2019 e al d.m. del 17 marzo 2020, nonché all’art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006. In caso di risposta negativa, domanda come debbano essere conteggiati i relativi costi. La questione giunge alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte nell’esercizio della funzione consultiva.
La Motivazione della Corte
La Sezione, dopo aver dichiarato ammissibile la richiesta sotto il profilo soggettivo e oggettivo, osserva che il tema non investe l’interpretazione delle clausole contrattuali — demandata all’ARAN — ma i limiti esterni alla spesa di personale, riconducibili alla contabilità pubblica e al coordinamento della finanza pubblica.
Il Collegio ricostruisce la disciplina contrattuale: l’art. 13, comma 6 consente, entro il 31 dicembre 2025, procedure valutative tra le aree riservate ai dipendenti in servizio in possesso dei requisiti della Tabella C di corrispondenza. Il comma 8 stabilisce che tali progressioni sono finanziate anche mediante le risorse determinate ai sensi dell’art. 1, comma 612, della legge n. 234/2021, in misura non superiore allo 0,55% del monte salari 2018.
La Sezione richiama i pareri ARAN CFL207, CFL208 e CFL209, condivisi con il Dipartimento della Funzione Pubblica e la Ragioneria generale dello Stato. Da essi emerge che le progressioni in deroga sono finanziate dallo stanziamento speciale oltreché dalle facoltà assunzionali, mentre quelle a regime solo da queste ultime; le risorse contrattuali possono essere destinate integralmente alle procedure speciali.
Sul piano dei vincoli, il Collegio distingue i due limiti richiamati dal richiedente: l’art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006 individua l'”an” della capacità assunzionale, quale raffronto secco tra spesa corrente e spesa storica; l’art. 33 del d.l. n. 34/2019 ne definisce il “quantum“, in chiave di sostenibilità finanziaria. Essi sono cumulativi e ad applicazione successiva, come ribadito dalla Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/2024/QMIG del 21 novembre 2024.
Tuttavia, il rapporto tra tali norme generali e la disposizione speciale di cui all’art. 1, comma 612, della legge n. 234/2021, richiamata dal comma 8, va risolto in termini di specialità. La norma speciale deroga a quella generale anche successiva, nei soli limiti dello spazio assunzionale individuato per le progressioni in deroga e della finestra temporale considerata. Diversamente opinando, lo spazio concesso dal legislatore per una specifica ratio resterebbe inutilizzabile.
La Sezione chiarisce infine che lo stanziamento dello 0,55% ha carattere una tantum per l’intero periodo: esaurita la disponibilità, non residuano spazi per ulteriori progressioni finanziate dalla medesima fonte. Se invece l’ente utilizza risorse ordinarie, deve verificarne la sostenibilità rispetto ai parametri del d.m. del 17 marzo 2020 e al limite complessivo di spesa. Il secondo quesito resta assorbito.
Nota della Redazione
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