Parere precluso su partecipazione a GAL già perfezionata (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 279 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere che la Corte dei conti è chiamata a rendere ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP presuppone che l’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione non sia ancora stato eseguito. Quando la partecipazione societaria risulta già sottoscritta e la compagine sociale già modificata, la Corte dichiara il non luogo a deliberare, perché difetta il presupposto del controllo e non è più possibile l’esito tipico dell’onere motivazionale rafforzato in capo all’amministrazione. L’adesione di un ente locale a un Gruppo di Azione Locale costituito in forma societaria non ricade nel regime derogatorio dell’art. 5, comma 1, TUSP e resta soggetta all’onere di motivazione analitica e al controllo, salvo il venir meno del presupposto per l’avvenuta esecuzione.
Il Fatto
Il Comune di Campo nell’Elba ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Toscana, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, la deliberazione del Consiglio comunale con cui ha aderito a una società consortile a responsabilità limitata riconosciuta quale Gruppo di Azione Locale, approvandone lo statuto e autorizzando la sottoscrizione di una quota.
L’adesione è stata motivata con l’esigenza di accedere ai fondi comunitari per lo sviluppo locale, dopo che il precedente GAL operante sul territorio era stato posto in liquidazione. L’ente ha rappresentato di aver preso atto dei bilanci della società e di aver acquisito i pareri di regolarità tecnica e contabile, ribadendo in istruttoria che l’adesione è indispensabile al perseguimento dei propri fini istituzionali.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento. L’art. 5, comma 3, TUSP attribuisce alla Corte un ruolo incisivo nella procedura di acquisizione di partecipazioni societarie, con un parere che, pur non vincolante, impone all’amministrazione una motivazione analitica qualora intenda discostarsene. Su questo quadro sono intervenute le Sezioni Riunite di controllo con la deliberazione n. 16 del 2022, che hanno precisato come il parere non possa essere reso qualora l’atto deliberativo sia già stato eseguito.
Il Collegio affronta poi la questione dell’ambito soggettivo. Richiamando una propria precedente pronuncia e la conferma delle Sezioni Riunite, afferma che gli atti di adesione di una pubblica amministrazione a un GAL costituito in forma societaria non rientrano nel regime derogatorio dell’art. 5, comma 1, TUSP. Le fonti europee richiamate non autorizzano direttamente l’operazione societaria, ma ne definiscono solo le caratteristiche, sicché resta fermo l’onere motivazionale per i profili non coperti dall’art. 4, comma 6, TUSP e il conseguente controllo della Corte.
Acclarata l’astratta assoggettabilità dell’atto, la Sezione nega però di poter rendere il parere. La sottoscrizione dell’aumento di capitale risulta già perfezionata, come emerge dalla documentazione trasmessa in istruttoria e dalle verifiche sul portale camerale, che collocano l’ente nella compagine sociale già da tempo.
Il Collegio richiama la massima delle Sezioni Riunite n. 16/SSRRCO/2022/QMIG: l’invio di un provvedimento di acquisizione già eseguito integra una fattispecie eccentrica rispetto al modello legislativo, che non consente l’esercizio dei poteri di verifica secondo la procedura prevista. Venuto meno il presupposto, la Corte dichiara il non luogo a deliberare, ferma restando l’emersione di eventuali responsabilità e la possibilità che l’atto sia esaminato nell’ambito delle altre funzioni di controllo, in primo luogo quella sui piani annuali di revisione delle partecipazioni ex art. 20 TUSP.
Nota della Redazione
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