Mancata consegna foglio informativo non fonda risarcimento per buoni postali prescritti (Cass. civ. Sez. I n. 25071 del 06.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di buoni postali fruttiferi, l’omessa consegna del foglio informativo analitico di cui all’art. 3 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000 all’acquirente dei buoni non fonda il diritto di risarcimento laddove questi lamenti che la mancata conoscenza della scadenza dei titoli sia derivata dal deficit informativo. L’art. 2941, n. 8, cod. civ. prevede, quale causa di sospensione della prescrizione, esclusivamente il comportamento doloso del debitore di occultamento del debito, non anche condotte colpose che abbiano ostacolato l’esercizio tempestivo del diritto. Non è pertanto configurabile, quale fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, l’inadempimento del debitore ad obblighi contrattuali che abbia costituito l’ostacolo di fatto o l’impedimento soggettivo all’esercizio tempestivo del diritto.

Il Fatto

La vicenda riguarda il mancato incasso di alcune serie di buoni fruttiferi postali emessi tra il 2000 e il 2002. Esercitato il diritto al rimborso, era maturata la prescrizione decennale. Il sottoscrittore ha agito in giudizio deducendo che l’emittente non aveva consegnato il foglio informativo analitico e che da tale omissione era derivata la mancata conoscenza della scadenza dei titoli.

Il giudice di primo grado ha accolto la domanda e il Tribunale di Sulmona, con sentenza n. 223/2024, ha confermato la condanna al pagamento di una somma pari all’importo dei buoni prescritti. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme in materia di qualificazione dei buoni postali e di onere della prova. L’intimato non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso complessivamente fondato, richiamando il principio affermato dal leading case deciso dalla stessa Sezione con la sentenza n. 3686 del 18 febbraio 2026.

In quel precedente si è stabilito che l’omessa consegna del foglio informativo analitico non fonda il diritto di risarcimento quando l’acquirente lamenti che la mancata conoscenza della scadenza dei titoli sia derivata dal deficit informativo. La decisione si fonda sulla lettura dell’art. 2941, n. 8, cod. civ., che configura quale causa di sospensione della prescrizione soltanto il comportamento doloso del debitore diretto a occultare il debito, restando escluse le condotte colpose che abbiano ostacolato l’esercizio tempestivo del diritto.

Ne deriva l’inconfigurabilità, quale fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, del comportamento inadempiente del debitore ad obblighi contrattuali che abbia rappresentato l’ostacolo di fatto o l’impedimento soggettivo all’esercizio tempestivo del diritto. Nella specie, la mancata consegna del foglio informativo da parte dell’emittente che successivamente eccepisca l’intervenuta prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2946 cod. civ. non fa insorgere in favore del sottoscrittore un diritto risarcitorio avente per contenuto l’oggetto del diritto non esercitato tempestivamente.

Il Collegio ha quindi osservato che la sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi, avendo ritenuto rilevante la carenza di informazioni ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto a incassare l’importo dei buoni.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è stata decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con rigetto della domanda originaria. Le spese di entrambi i gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state interamente compensate, tenuto conto del recente consolidamento dell’orientamento nomofilattico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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