Società sportiva dilettantistica e perdita agevolazioni per attività commerciale prevalente (Cass. civ. Sez. V n. 19773 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La qualifica di ente non commerciale, e la conseguente spettanza delle agevolazioni fiscali, si perde quando la società sportiva dilettantistica esercita prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta, secondo i parametri dell’art. 149 TUIR, che valorizzano la prevalenza dei ricavi e dei redditi da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali. Ai fini di tale qualificazione non è necessaria la prova della distribuzione di utili ai soci, essendo sufficiente l’accertamento dello svolgimento di un’attività commerciale dietro corrispettivo, estranea alla promozione sportiva dilettantistica. La censura che investe la valutazione delle prove esperita dal giudice di merito è inammissibile, non potendosi dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per il solo omesso esame della documentazione prodotta.
Il Fatto
Una società sportiva dilettantistica impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate ai fini IVA, IRES e IRAP per gli anni d’imposta 2011, 2012 e 2013, con cui erano stati disconosciuti i requisiti per fruire delle agevolazioni di cui alla legge n. 398 del 1991. La Commissione tributaria regionale, riuniti gli appelli dell’Ufficio, accoglieva le pretese erariali, accertando che la società aveva operato come ente commerciale.
Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo vizi di motivazione, violazione degli artt. 148 TUIR e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972, violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e violazione dell’art. 148 TUIR in ordine alla ritenuta distribuzione di utili. L’Agenzia rimaneva intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo, che denunciava motivazione assente o apparente. Il vizio di motivazione apparente ricorre quando il giudice omette di illustrare l’iter logico seguito, rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza del ragionamento. Nel caso di specie la sentenza impugnata è sufficiente sul piano della logica giuridica, esponendo in modo chiaro le ragioni dell’accoglimento degli appelli.
La Commissione tributaria regionale aveva dato atto che la società svolgeva l’attività di una normale palestra, non aveva mai promosso attività sportiva dilettantistica né partecipato ad attività agonistica, non aveva provato la partecipazione degli associati alla vita sociale e aveva occultato corrispettivi non contabilizzati. Le questioni prospettate dalla ricorrente attengono al merito della decisione e non al vizio dedotto.
Il secondo motivo è inammissibile e infondato. È inammissibile il profilo relativo alla mancata partecipazione ad attività agonistica, circostanza priva di decisività, e quello concernente l’obbligo di riversare le quote associative al CONI, affermazione non rinvenibile nella sentenza impugnata.
Il terzo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., è manifestamente infondato: la norma è violata solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti, non quando valuta diversamente gli elementi istruttori, attività consentita dall’art. 116 c.p.c. Il quarto motivo è inammissibile.
Rispondendo a quest’ultima censura, la Corte chiarisce che la norma applicabile non è l’art. 148 TUIR, bensì l’art. 149 TUIR, che al primo comma stabilisce che l’ente perde la qualifica di ente non commerciale quando esercita prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta, secondo i parametri di cui al comma 2, lettere b) e c). Ad avviso dei giudici di appello le prestazioni di natura fisioterapica, di impedenziometria e di posturologia, rese dietro corrispettivo, esulavano dalla promozione sportiva indicata nello statuto. La Corte precisa che l’accertato esercizio di attività commerciale fa perdere la qualifica, senza che sia necessaria la distribuzione di utili.
Nota della Redazione
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