Rifiuto di motivazione sindacabile nel microcredito ma non il diniego di erogazione (ABF Collegio di Palermo n. 1453 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Anche per il finanziamento erogato nella forma del microcredito, disciplinato dall’art. 111 TUB e dal DM 176/2014, non è configurabile un obbligo generale dell’intermediario di far credito, rientrando la concessione nella sua discrezionalità tecnica ispirata alla sana e prudente gestione. Tale discrezionalità non esonera peraltro l’intermediario dal rispetto dei canoni di correttezza e buona fede ex artt. 1175, 1337 e 1375 c.c., oltre che della diligenza professionale ex art. 1176, secondo comma, c.c.. Ne deriva l’obbligo di fornire al cliente indicazioni specifiche e personalizzate sulle ragioni del diniego, dovendosi qualificare come scorretta la comunicazione di una motivazione generica. Il sindacato dell’Arbitro resta circoscritto a tali profili, non potendo estendersi al merito della scelta di non erogare il finanziamento.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato, tra il 2023 e il 2025, tre distinte richieste di accesso al microcredito presso l’intermediario, senza ottenere l’assegnazione del tutor né l’apertura della pratica di finanziamento. I dinieghi sono stati comunicati soltanto verbalmente e, nei riscontri ai reclami, l’intermediario si è limitato a richiamare l’assenza delle condizioni preliminari, senza entrare nel merito.
La società ha quindi adito l’Arbitro chiedendo l’accertamento dell’inadempimento agli obblighi di trasparenza, correttezza e buona fede, il riconoscimento del diritto a una motivazione scritta e dettagliata e la condanna al risarcimento dei danni da tempo perduto, stress e opportunità perdute. L’intermediario ha eccepito l’inammissibilità di alcune domande introdotte in sede di repliche e ha sostenuto la legittimità del proprio operato, fondato su politiche interne uniformi di accesso al credito.
La motivazione del Collegio
In via pregiudiziale il Collegio esamina le eccezioni dell’intermediario. È inammissibile la domanda, formulata solo nelle repliche, di riapertura dell’istruttoria: si tratta di un facere infungibile, estraneo all’ambito oggettivo dell’Arbitro, e comunque di pretesa non oggetto dei reclami, con violazione del principio di conformità tra reclamo e ricorso. È invece respinta l’eccezione relativa all’asserita condotta discriminatoria, in quanto censura connessa alle doglianze già articolate nel ricorso. Costituisce mutatio libelli la richiesta di trasmissione degli atti alla Banca d’Italia, estranea alla competenza dell’Arbitro. Infondata è poi l’eccezione di genericità della domanda risarcitoria, che attiene al merito.
Nel merito, il Collegio ricorda che il microcredito è una forma di finanziamento di importo contenuto, destinata a soggetti che non accedono ai circuiti ordinari del credito. L’accesso resta governato dai principi dell’attività bancaria: non esiste un obbligo generale di far credito, poiché l’attività dell’intermediario deve ispirarsi alla sana e prudente gestione. L’intermediario gode dunque di discrezionalità tecnica, che tuttavia non lo esonera dal rispetto della buona fede e della correttezza, sindacabili limitatamente a tali profili.
Richiamando l’orientamento del Collegio di coordinamento n. 6183/2013 e la decisione n. 6182/2013 dello stesso Collegio, il Collegio afferma il diritto del cliente a ricevere indicazioni adeguatamente rapportate alle circostanze individuali circa le ragioni del diniego di credito. Tali chiarimenti non incidono sull’autonomia decisionale dell’intermediario, ma ne costituiscono il necessario complemento di trasparenza.
Nel caso concreto, i dinieghi sono stati comunicati solo verbalmente e i riscontri ai reclami si sono limitati a un generico riferimento all’assenza delle condizioni. Una motivazione circostanziata è giunta soltanto in sede di controdeduzioni. Il Collegio ravvisa quindi la violazione dell’obbligo di buona fede nella fase pre-negoziale, che ha impedito alla ricorrente di rafforzare la propria richiesta con un progetto più adeguato. Quanto alla domanda di motivazione scritta, è dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l’intermediario illustrato le ragioni del diniego nelle controdeduzioni.
Residua la domanda risarcitoria, rigettata: è formulata in termini generici e privi di supporto probatorio, non essendo ammissibile il danno in re ipsa. Manca inoltre il nesso causale rispetto al legittimo diniego del finanziamento. Il pregiudizio da stress riguarda la rappresentante legale, soggetto diverso dalla società ricorrente. Il ricorso non è pertanto accolto.
Nota della Redazione
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