Liquidazione equitativa del danno e scelta del criterio di calcolo (Cass. civ. Sez. I n. 4239 del 16.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella liquidazione equitativa del danno il giudice, quale peritus peritorum, è libero di scegliere, tra le soluzioni tecniche prospettate dal consulente, quella che ritiene più aderente all’equità, con il solo limite di non superare la quantificazione eventualmente indicata dall’attore in sede di domanda. La scelta del criterio di calcolo fondato sui ricavi contabilizzati, in luogo di quello basato sugli studi di settore, costituisce esercizio legittimo del potere discrezionale ex art. 1226 cod. civ., purché il parametro prescelto sia logico e le ragioni della scelta siano esplicitate in motivazione. Il motivo di ricorso per cassazione che deduca una pretesa acquiescenza processuale al metodo di calcolo è inammissibile ove non indichi gli elementi da cui evincere l’accordo, non essendo sufficiente la mera allegazione degli atti di causa.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale dedita al noleggio di biciclette, ha agito in giudizio contro una società proprietaria di un immobile adiacente al proprio esercizio, contestando l’apertura di una struttura commerciale destinata a identica attività. La domanda si fondava sull’asserita concorrenza sleale. La Corte di appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha accertato l’illecito concorrenziale e ha condannato la società al risarcimento, liquidando il danno in via equitativa.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, censurando il criterio di quantificazione adottato dal giudice di appello e la compensazione parziale delle spese di lite. La società intimata non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 115, 195 e 184 cod. proc. civ., per aver la Corte territoriale assunto a base del calcolo i ricavi contabilizzati anziché quelli presunti, nonostante il metodo fosse stato oggetto di quesito e di accettazione delle parti in primo grado. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente non ha indicato gli elementi da cui desumere il preteso accordo sul metodo di calcolo, non potendo la Corte di legittimità scrutinare gli atti processuali alla ricerca della conferma dell’allegazione.

La Corte ha inoltre rilevato, con riguardo all’intero ricorso, che il giudice di appello aveva affermato, senza censura sul punto, che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova dell’ammontare del danno, di cui era onerato, e che tuttavia dalla consulenza tecnica era possibile trarre elementi per la liquidazione equitativa. Il ricorso all’equità non è stato contestato.

Su questa base la Corte ha enunciato il principio secondo cui il giudice, peritus peritorum, è libero di scegliere tra le soluzioni tecniche del consulente quella più corretta ai fini di una liquidazione equa, con il solo limite di non superare la quantificazione indicata dall’attore nella domanda, richiamando Cass. Sez. III n. 12159 del 2021. La scelta del criterio basato sui ricavi contabili, in luogo degli studi di settore, rientra dunque nell’esercizio legittimo della discrezionalità, senza falsa applicazione dei canoni richiamati.

Il secondo motivo, incentrato sull’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è stato dichiarato inammissibile: il giudizio sull’acquiescenza non è un fatto naturalistico, ma una valutazione, come tale non deducibile quale vizio motivazionale. Il terzo motivo, che lamentava la motivazione apparente ex art. 111 Cost. e art. 132 cod. proc. civ., è stato respinto, avendo la sentenza dato espressamente conto delle ragioni del convincimento con esiti superiori al minimo costituzionale. Il quarto motivo, sulla violazione dell’art. 1226 cod. civ., è infondato, ribadendosi la legittimità del ricorso a uno dei possibili criteri concorrenti, con l’onere di logicità e di spiegazione delle ragioni della scelta.

Il quinto e il sesto motivo, concernenti la compensazione parziale delle spese di lite e l’omesso esame dell’esito della fase cautelare, sono stati dichiarati inammissibili, in quanto muovono censure di puro merito avverso la decisione del giudice di compensare le spese. Il ricorso è stato complessivamente respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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