Esenzione IMU scuola paritaria: rette inferiori ai costi non bastano (Cass. civ. Sez. V n. 30350 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’esenzione IMU degli immobili destinati ad attività scolastica, l’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992 esige la compresenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo, dato dallo svolgimento dell’attività con modalità non commerciali. L’onere di provare tale requisito grava sul contribuente che invochi l’esenzione in deroga alla regola generale della contribuzione. La prova non può fondarsi su dati formali, statutari o aprioristici, ma deve riguardare le concrete modalità di svolgimento dell’attività nel periodo considerato e i loro effettivi contenuti economici. I parametri del D.M. n. 200/2012 hanno valore indicativo e non dirimente: il loro rispetto non giustifica da solo la concessione del beneficio, mentre il loro superamento può costituire indizio per negarlo. L’attività deve essere svolta a titolo gratuito o dietro corrispettivi sostanzialmente simbolici, ed è irrilevante che la gestione si chiuda in perdita.

Il Fatto

Un ente ecclesiastico aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’IMU per il 2014, con il quale l’amministrazione capitolina aveva richiesto il pagamento di oltre centomila euro, oltre sanzioni e interessi, per omesso versamento e omessa dichiarazione. La pretesa riguardava quattro immobili siti in Roma, tra cui un edificio adibito a scuola paritaria.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso, riconoscendo l’esenzione per l’immobile a destinazione conventuale. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con la sentenza n. 1301/2024, aveva confermato la decisione, escludendo l’esenzione per l’immobile adibito a scuola paritaria. L’ente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito dall’ente impositore con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, dell’art. 4 del D.M. n. 200 del 19 novembre 2012, dell’art. 91-bis del D.L. n. 1/2012 e dell’art. 2697 cod. civ. Il ricorrente sostiene che il giudice di appello si sarebbe limitato a verificare il rispetto dei parametri ministeriali, attribuendo a questi ultimi un valore che non hanno, e che la documentazione prodotta avrebbe invece dimostrato l’assenza di scopo di lucro, per essere state applicate rette inferiori alla metà dei costi medi ministeriali.

La Corte dichiara il motivo inammissibile per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., rilevando un contrasto con orientamenti consolidati di legittimità. Richiama i profili costanti: la necessaria compresenza del requisito soggettivo e di quello oggettivo; l’onere probatorio a carico del contribuente; la necessità di una prova fondata su dati concreti e non formali; l’esigenza di corrispettivi sostanzialmente simbolici; il carattere solo indicativo dei parametri ministeriali; l’irrilevanza dell’esito di gestione, anche se in perdita.

Nel caso concreto, il giudice tributario ha ritenuto non dimostrata la non commercialità dell’attività, richiamando i parametri ministeriali con riferimento alla mancanza di prova sul carattere paritario dell’istituto e sull’adozione di criteri di accesso non discriminatori. La Corte osserva che tali parametri non hanno valore decisivo, ma ciò non giova al ricorrente.

L’ente fonda la prova su due argomenti insufficienti. Da un lato invoca parametri non vincolanti, che nel rapporto con il diritto dell’Unione europea possono al più costituire indizi per negare l’esenzione se superati, ma non giustificano da soli la concessione del beneficio se rispettati. Dall’altro lato deduce rette inferiori ai costi ministeriali, che però non risultano irrisorie o simboliche, né idonee a escludere una parziale copertura dei costi di gestione.

La decisione impugnata è quindi in linea con l’orientamento consolidato, già affermato tra le stesse parti con riguardo agli avvisi IMU per gli anni 2012 e 2013. Il ricorso è rigettato, con conferma della proposta di definizione anticipata, condanna alle spese di legittimità, condanna per responsabilità aggravata in favore della parte vittoriosa e condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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