Inammissibile il ricorso per cassazione che ometta di riprodurre o localizzare i documenti posti a fondamento della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. 1 n. 6478 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per radicale violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., il ricorso per cassazione che censuri la qualificazione giuridica di un rapporto operata dal giudice di merito senza riprodurre, neppure in minima parte, né localizzare i documenti – quali lo schema di contratto e il capitolato speciale d’appalto – sui quali la decisione impugnata ha fondato il proprio percorso argomentativo. L’omessa indicazione degli elementi testuali richiamati dal giudice di merito preclude ogni vaglio di fondatezza della censura, mantenendo le doglianze in un ambito di mera apoditticità e genericità.
Il Fatto
A seguito di un’asta pubblica, il Comune affidava alla società ricorrente, con verbale di consegna anticipata, la gestione di un impianto sportivo comunale. Il Comune otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni dovuti, cui la società proponeva opposizione, deducendo l’inesistenza del credito per non essere mai stato concluso un regolare contratto scritto. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello, nel respingere il gravame, qualificava il rapporto come appalto di servizi e non come concessione, ritenendo che il verbale di consegna anticipata, richiamando il capitolato, manifestasse la volontà delle parti di attribuire effetti provvisori al contratto non ancora stipulato. La società proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso, con cui la società deduceva la violazione dell’art. 11, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006, nonché dell’art. 17 R.D. n. 2440/1923, censurando la qualificazione del rapporto come appalto di servizi e sostenendo che l’esecuzione provvisoria non potesse supplire alla mancata forma scritta ad substantiam del contratto.
Nel dichiarare il ricorso inammissibile, la Corte ha rilevato che la censura si imperniava sulla qualificazione di un rapporto instauratosi in conformità a uno schema di contratto, richiamato in una determina comunale, e all’origine del verbale di consegna anticipata. Tuttavia, la ricorrente, in violazione dell’art. 366 c.p.c., aveva omesso non solo di riprodurre, ma anche di localizzare tale documento, il quale non veniva menzionato neppure nell’elenco dei documenti su cui il ricorso dichiarava di fondarsi.
La Corte ha inoltre evidenziato un’ulteriore lacuna nella mancata riproduzione o localizzazione del capitolato speciale d’appalto, le cui previsioni erano state poste a fondamento della decisione impugnata. Le censure formulate si mantenevano, pertanto, in un ambito di apoditticità, omettendo di evidenziare e analizzare gli elementi testuali richiamati dalla Corte territoriale.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonché la statuizione, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, sulla sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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