Contratto per fatti concludenti e onere della prova del corrispettivo (Cass. civ. Sez. 3 n. 19481 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello che, dopo il richiamo testuale alla pronuncia di primo grado, fornisca, sia pur sinteticamente, una risposta alle censure formulate dall’appellante è legittimamente motivata per relationem, non essendo nulla la decisione che riproduca il contenuto di altri provvedimenti giudiziari, qualora le ragioni della decisione risultino chiare, univoche ed esaustive ed attribuibili all’organo giudicante. In caso di doppia conforme, ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., qualora le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali della causa. È, inoltre, inammissibile il motivo di ricorso che, pur presentato come violazione di legge, non individui il passaggio motivazionale criticato e solleciti, in realtà, una rivalutazione delle risultanze istruttorie, inclinando a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
Il Fatto
Una società sportiva, concessionaria della gestione di uno stadio comunale, agiva in giudizio nei confronti di un’altra associazione sportiva e del comune intimato per ottenere il pagamento del corrispettivo per l’utilizzo dell’impianto da parte della società calcistica convenuta, nonché il risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava la domanda, rilevando la mancata prova dell’accordo sul corrispettivo e sulla sua entità, quale elemento costitutivo della pretesa azionata. La Corte d’appello, con motivazione per relationem rispetto alla sentenza di primo grado, rigettava il gravame, confermando la decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, investita del ricorso, ha disatteso il primo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., in ragione della pedissequa riproduzione della decisione di primo grado. Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 642 del 2015, la tecnica redazionale del copia/incolla non determina la nullità della sentenza quando le ragioni della decisione siano attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro ed univoco. Nel caso di specie, la Corte d’appello, dopo il richiamo alla sentenza del Tribunale, aveva specificamente confutato le doglianze dell’appellante in ordine alla prova dell’accordo sul corrispettivo.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. La censura di omesso esame di un fatto decisivo è preclusa dall’ipotesi della doppia conforme, ricorrente quando la decisione di secondo grado sia fondata sul medesimo iter logico-argomentativo di quella di primo grado. La conformità delle decisioni va verificata con riferimento ai medesimi fatti, essendo irrilevante che il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori a sostegno della statuizione. Inoltre, il motivo non indicava il preciso fatto storico omesso, limitandosi a contestare la valutazione delle risultanze probatorie, ovvero prospettando una deduzione nuova rispetto alla decisione impugnata.
Con riferimento al terzo e quarto motivo, concernenti la violazione degli artt. 1321 e 1336 cod. civ., la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità. Essi, pur formalmente dedotti come violazione di legge, si fondavano su presupposti fattuali — la predisposizione di tariffe e l’utilizzo dell’impianto — non indicando il passaggio motivazionale censurato e sollecitando, in sostanza, una rivalutazione dell’accertamento circa l’assenza di prova dell’accordo. Inammissibile è stato altresì ritenuto il quinto motivo, afferente alla violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per non essere stata dedotta la violazione delle norme sulle presunzioni secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite n. 1785 del 2018.
La Corte ha quindi affermato che, in materia di prova dei contratti conclusi per fatti concludenti o riconducibili allo schema dell’offerta al pubblico, grava comunque su chi agisce per l’esecuzione l’onere di dimostrare l’accordo sul corrispettivo, quale elemento essenziale del contratto. La mancata dimostrazione di tale elemento, specificamente contestato dalla controparte, determina il rigetto della domanda. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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