Prescrizione decennale e azione di arricchimento preclusa per i medici specializzandi (Cass. civ. Sez. 3 n. 23018 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso per i medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370. L’azione generale di arricchimento ha carattere sussidiario ed è preclusa quando la domanda principale sia stata rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato. Il ricorso per cassazione che si limiti a censurare la sentenza conforme ai principi consolidati senza metterli seriamente in discussione è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il Fatto
Nel 2014 un medico convenne dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e altre amministrazioni, chiedendo il risarcimento del danno subito per non aver percepito alcuna remunerazione durante il periodo di frequenza di una scuola di specializzazione, iniziato nel 1986. Il ricorrente sosteneva che l’Italia aveva dato attuazione tardiva e parziale alle direttive comunitarie che imponevano una adeguata retribuzione, provvedendo solo con la legge 8 agosto 1991, n. 257.
Il Tribunale rigettò la domanda per intervenuta prescrizione, e la Corte d’appello di Roma confermò la decisione con la sentenza qui impugnata. Avverso tale pronuncia il medico ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso e l’infondatezza del quarto. Il primo motivo, con cui si denunciava la violazione dell’art. 101 Cost. per essere rimasta ancorata a un’interpretazione non pacifica, è stato ritenuto inammissibile perché la Corte d’appello si è uniformata a principi consolidati di legittimità.
Il secondo motivo, concernente la decorrenza del termine prescrizionale ex art. 2935 c.c., è stato dichiarato manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.. La Corte ha ribadito che il termine è decennale e decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 370/1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio solo per i medici già beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo. Tale principio, affermato dalle sentenze gemelle del 2011 e confermato dalle Sezioni Unite n. 17619 del 2022, rende la decisione d’appello pienamente conforme al diritto vivente.
Il quarto motivo verteva sulla omessa pronuncia circa la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. La Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, richiamando il principio per cui l’azione di arricchimento è preclusa quando la domanda principale sia rigettata per prescrizione, come stabilito dalle Sezioni Unite n. 33954 del 2023. Nel caso dei medici specializzandi, la giurisprudenza ha costantemente escluso l’azione di indebito arricchimento in quanto gli interessati sono titolari dell’azione di responsabilità contrattuale “ex lege” contro lo Stato per l’inadempimento dell’obbligo di attuazione delle direttive.
Il quinto motivo, sulle spese, è stato dichiarato inammissibile sia per l’insindacabilità della scelta di non compensarle, sia perché all’epoca dell’appello non sussisteva alcuna oscillazione giurisprudenziale. Infine, la Corte ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese e al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., ritenendo il ricorso proposto con abuso del processo.
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Nota della Redazione
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