Caducazione del PRG non incide sulla qualificazione fiscale delle aree edificabili (Cass. civ. Sez. V n. 14806 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale della delibera di adozione del Piano Regolatore Generale e la sua caducazione, ancorché conseguenti a una pronuncia della Corte costituzionale che abbia posto nel nulla la normativa regionale di sanatoria dello strumento urbanistico, non incidono sulla qualificazione fiscale delle aree in termini di aree edificabili ai fini ICI. Rilevano, per un verso, l’avvio del procedimento di pianificazione urbanistica, che non preclude la riedizione del potere amministrativo; per altro verso, la possibile applicazione del criterio dell’edificabilità di fatto. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992, come interpretato dall’art. 36, comma 2, d.l. n. 223/2006, un’area è fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato, indipendentemente dall’approvazione regionale e dall’adozione di strumenti attuativi. Il giudice tributario può disapplicare in via incidentale la delibera di sanatoria, atto presupposto della pretesa impositiva.
Il Fatto
Un Comune ha emesso avvisi di accertamento ICI per le annualità 2010 e 2011, sul presupposto della natura edificabile dei terreni di proprietà del contribuente, in forza del PRG approvato nel 2008. Il piano era stato oggetto di sanatoria con efficacia retroattiva mediante delibera consiliare adottata ai sensi della legge reg. Umbria n. 5/2014, art. 22, in pendenza della sospensione cautelare delle pronunce del giudice amministrativo che ne avevano disposto l’annullamento.
La Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato gli avvisi, ritenendo che l’annullamento degli strumenti urbanistici e i principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 68/2018 avessero inciso ex tunc sulla validità del PRG, con conseguente difetto di natura edificatoria dei terreni. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo. Il giudice tributario non ha esercitato una cognizione principale sulla legittimità del PRG, ma ha operato una lettura costituzionalmente orientata della disciplina, ritenendo illegittimo lo strumento urbanistico in via meramente incidentale ai fini ICI. La delibera di sanatoria rientra tra gli atti amministrativi in astratto disapplicabili dal giudice tributario, in quanto atto presupposto della pretesa impositiva.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude la dedotta violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il Comune richiama un dato non decisivo, poiché la statuizione di annullamento si fonda sulla lettura costituzionalmente orientata della normativa e sulla necessità di disapplicare la delibera in sanatoria, secondo i principi di Sez. U n. 8053 del 2014.
Il terzo motivo è invece fondato. La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992 e le norme di interpretazione autentica del 2005 e del 2006 hanno sancito che l’edificabilità fiscale prescinde dall’approvazione regionale e dall’adozione di strumenti attuativi. Il riferimento va alle Sezioni Unite n. 25506/2006, secondo cui ciò che rileva è l’avvio della procedura di trasformazione urbanistica, sufficiente a far lievitare il valore venale del suolo.
Richiamata la pronuncia del medesimo Comune n. 24559/2023, il Collegio dissente dall’approccio di Cass. n. 13809/2021, che aveva negato efficacia retroattiva alla sanatoria in forza dell’art. 3, comma 1, legge n. 212/2000. La Corte osserva che la caducazione dello strumento urbanistico non determina di per sé il venir meno del presupposto impositivo: rilevano l’avvio del procedimento di pianificazione, non preclusivo di riedizione del potere, e il criterio dell’edificabilità di fatto, desumibile da fatti-indice obiettivi quali la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio delle zone adiacenti e la presenza di opere di urbanizzazione.
La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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