Correzione dell’errore materiale nell’intestazione della sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 26383 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa indicazione, nell’intestazione della sentenza, di un componente del collegio giudicante integra un errore materiale, rilevabile d’ufficio in ogni tempo ed emendabile con la procedura di correzione. L’intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d’udienza. In difetto di elementi contrari, i magistrati indicati nel verbale come componenti del collegio giudicante si devono ritenere coincidenti con quelli che hanno concretamente partecipato alla deliberazione. Ne consegue che la composizione del collegio, quale attestata dal verbale, prevale sull’indicazione incompleta contenuta nell’intestazione.
Il Fatto
È stata promossa la procedura di correzione dell’errore materiale della sentenza della Corte di cassazione con numero di raccolta generale 12864/2025, pubblicata il 14/05/2025, che ha definito il giudizio iscritto al n. 24409/2020 R.G.
Nell’intestazione di quella sentenza risulta omesso, tra i membri del collegio, il nome di un consigliere che ne faceva parte come componente non relatore, come attestato dal verbale d’udienza. La questione giunge davanti alla Corte per l’emenda di tale omissione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che l’omessa indicazione di un componente del collegio nell’intestazione della sentenza costituisce un evidente errore materiale. Il dato corretto è desumibile dal verbale d’udienza, che documenta la reale composizione del collegio giudicante.
Il collegio argomenta che l’intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria. Essa si esaurisce nella riproduzione dei dati del verbale d’udienza e non ha valore costitutivo rispetto alla composizione dell’organo giudicante.
In difetto di elementi contrari, i magistrati indicati nel verbale come componenti del collegio devono ritenersi coincidenti con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione della sentenza. La Corte richiama sul punto Cass., Sez. Un., n. 11853 del 06/11/1991, Cass., Sez. Un., n. 118 del 12/03/1999, Cass. n. 8136 del 11/04/2011 e Cass. n. 14361 del 25/05/2021.
Trattandosi di errore materiale, il vizio è rilevabile d’ufficio in ogni tempo ed emendabile con la procedura di correzione. La Corte dispone pertanto la correzione dell’intestazione, aggiungendo tra i componenti del collegio il consigliere omesso, nella posizione intermedia tra gli altri due consiglieri, secondo la composizione attestata dal verbale d’udienza.
Nota della Redazione
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