Notifica dell’avviso al domicilio fiscale dichiarato e irrilevanza dell’elezione in comune diverso (Cass. civ. Sez. V n. 14805 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli avvisi di accertamento, a norma dell’art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, al dovere del contribuente di dichiarare il proprio domicilio fiscale non corrisponde l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l’attualità e l’esattezza del domicilio indicato. Ne consegue che è valida la notificazione eseguita presso l’indirizzo risultante dalla dichiarazione dei redditi, anche mediante consegna a persona qualificatasi come addetta alla ricezione e con successivo invio della comunicazione di avvenuta notifica. L’elezione di domicilio è invece inefficace se effettuata presso un comune diverso da quello del domicilio fiscale, in violazione dell’art. 60, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973.
Il Fatto
La contribuente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, eccependo l’omessa notifica del prodromico avviso di accertamento esecutivo relativo a IRPEF. L’Agenzia delle Entrate, assumendo anche le difese dell’agente della riscossione, eccepiva l’inammissibilità del ricorso, poiché lo stesso non investiva vizi propri dell’iscrizione ipotecaria ma del presupposto avviso, ritualmente notificato e non impugnato.
Il ricorso era accolto in primo grado e la decisione confermata in appello. La CTR della Basilicata riteneva la notifica inesistente, in quanto eseguita nel vecchio domicilio fiscale, disabitato e privo di persona idonea a ricevere l’atto, valorizzando l’elezione di domicilio contenuta nelle controdeduzioni al verbale di verifica. L’Amministrazione ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato. La Corte muove dall’art. 60, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973, coordinato con l’art. 35, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972. La prima disposizione impone la notifica nel domicilio fiscale del destinatario, salvo la consegna in mani proprie; la seconda fissa l’ultrattività del precedente domicilio per sessanta giorni in caso di variazione.
La Corte distingue nettamente domicilio fiscale e indirizzo. Il primo è predeterminato dalla legge secondo criteri obiettivi e coincide con il comune di iscrizione anagrafica; il secondo è il luogo fisico di reperibilità, ma sempre nell’ambito del domicilio fiscale. Gli effetti della variazione del domicilio sono disciplinati dall’art. 58, con ultrattività di sessanta giorni; quelli della variazione dell’indirizzo dall’art. 60, con ultrattività di trenta giorni.
È consolidato il principio secondo cui al dovere dichiarativo del contribuente non corrisponde un obbligo di verifica in capo all’Amministrazione, richiamandosi sul punto Cass. n. 18979 del 2022, Cass. n. 13843 del 2021 e Cass. n. 25680 del 2016. La diversa interpretazione priverebbe di scopo l’indicazione della residenza richiesta dall’art. 58, comma 4, e contrasterebbe con il principio di affidamento che conforma la condotta di entrambe le parti del rapporto tributario.
La Corte ribadisce inoltre che l’omesso adempimento dell’onere di comunicazione legittima l’Ufficio a notificare nel domicilio fiscale per ultimo noto e che è legittima la notifica ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), non potendosi pretendere dall’Amministrazione un’investigazione ulteriore rispetto ai registri pubblici. Quanto all’elezione di domicilio, essa è inefficace perché effettuata presso un comune diverso da quello del domicilio fiscale, oltre che per il mancato rispetto delle forme prescritte.
Nel caso di specie la notifica risulta correttamente eseguita presso il domicilio fiscale dichiarato, coincidente con la residenza anagrafica. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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