Caduta al supermercato: senza azione diretta il danneggiato non può citare l’assicuratore RCT davanti all’Arbitro (Arbitro Assicurativo 445/2026)

Arbitro Assicurativo, decisione n. 445 del 9 giugno 2026 (riunione del 21 maggio 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Stefano Cherti.

Il principio

Nell’assicurazione della responsabilità civile il terzo danneggiato non può agire direttamente contro l’assicuratore del responsabile, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge (R.C. Auto, R.C. sanitaria): egli è estraneo al rapporto tra danneggiante e assicuratore (art. 1917 cod. civ.), la cui obbligazione è solo verso l’assicurato. In una polizza R.C.T. che non prevede azione diretta — come nel danno da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. — il danneggiato non rientra nella “clientela” legittimata (art. 1, comma 1, lett. b, del d.m. n. 215/2024) e non può adire l’Arbitro Assicurativo: il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione attiva (art. 9, comma 1, lett. d).

Il fatto

La ricorrente riferiva di essere caduta (5 agosto 2025) all’uscita di un supermercato, su una rampa priva — a suo dire — di corrimano e protezioni antiscivolo, con pendenza irregolare e dislivello rispetto al manto stradale, riportando una frattura bimalleolare con interventi chirurgici. Ottenuti dal supermercato i dati dell’assicuratore R.C.T., presentava denuncia di sinistro e richiesta di risarcimento; a fronte del silenzio e poi del diniego (assenza di responsabilità del supermercato, evento evitabile con la dovuta diligenza), adiva l’Arbitro chiedendo di dichiarare la responsabilità del supermercato e il conseguente obbligo risarcitorio dell’impresa.

L’impresa eccepiva l’inammissibilità per difetto di legittimazione attiva (art. 9, comma 1, lett. d, del Decreto): la ricorrente non è contraente né assicurata, non è titolare di azione diretta (polizza R.C.T. che non la prevede) e non ha titolo a ricevere la prestazione, dovuta solo all’assicurato per tenerlo indenne dalle pretese dei terzi. La ricorrente replicava che la nozione di “clientela” comprende anche chi ha comunque titolo a ricevere prestazioni assicurative, e che il limite di 25.000 euro dell’art. 3, comma 4, lett. b), n. 2, coprirebbe proprio i casi senza azione diretta.

La motivazione

Il Collegio esamina l’eccezione, che l’impresa qualifica come assorbente. La controversia presuppone la responsabilità del supermercato per danno da cose in custodia (art. 2051 cod. civ.) e, di riflesso, il diritto della danneggiata di agire davanti all’Arbitro contro l’assicuratore. Ma la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, in materia di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente contro l’assicuratore del responsabile, salvi i casi eccezionali previsti dalla legge, essendo estraneo al rapporto tra danneggiante e assicuratore (Cass. 5259/2021); e che l’art. 1917, comma 2, cod. civ. — pur consentendo il pagamento diretto al terzo — non muta i soggetti del rapporto, che restano l’assicuratore e l’assicurato (Cass. 26019/2011). Nello stesso senso la giurisprudenza di merito, che esclude l’azione diretta del terzo in assenza di una normativa specifica come quella R.C. Auto.

Non essendovi alcun riferimento normativo o contrattuale che preveda l’azione diretta del terzo danneggiato verso l’assicuratore del responsabile nei casi ex art. 2051 cod. civ., la ricorrente non rientra tra i soggetti legittimati a ricorrere. Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile.

Implicazioni pratiche

La decisione fissa un limite importante alla competenza soggettiva dell’Arbitro Assicurativo. Il terzo danneggiato da un fatto coperto da una polizza R.C.T. — una caduta in un esercizio commerciale, un danno da cose in custodia, un sinistro non stradale — non ha, di regola, azione diretta contro l’assicuratore del responsabile: quel rapporto lega solo l’impresa e il suo assicurato. Di conseguenza non può portare la lite davanti all’Arbitro, perché non è “clientela” legittimata.

Per l’assistenza al danneggiato la conseguenza operativa è netta: la pretesa risarcitoria va rivolta al responsabile civile (qui il supermercato), non alla sua compagnia, e la sede è quella ordinaria — giudiziale o, se del caso, la negoziazione con il danneggiante — non l’Arbitro Assicurativo. L’azione diretta contro l’assicuratore resta un’eccezione riservata dalla legge a materie specifiche (R.C. Auto, R.C. sanitaria); fuori da quelle, tentare la via dell’Arbitro contro l’assicuratore altrui porta solo a una declaratoria di inammissibilità.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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