Calunnia e diritto di difesa senza prova di alternative non è scriminata (Cass. pen. Sez. VI n. 3075 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di calunnia, l’imputato che, nel procedimento a proprio carico, non si limiti a negare la fondatezza dell’accusa ma assuma iniziative dirette a coinvolgere nella incolpazione, specifica e determinata, un soggetto di cui conosce l’innocenza, non è scriminato dall’art. 51 cod. pen. La scriminante dell’esercizio del diritto di difesa presuppone, in ogni caso, che la falsa dichiarazione costituisca l’unico indispensabile mezzo di confutazione e sia contenuta in termini di stretta essenzialità. Tale presupposto di fatto grava, quanto all’onere probatorio e argomentativo, sulla parte che ne deduce l’esistenza e non può essere solo apoditticamente evocato. Il difetto di allegazione sull’assenza di ragionevoli alternative rende infondato il motivo che invochi la causa di giustificazione, anche a voler seguire l’orientamento interpretativo più favorevole all’imputato.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da un procedimento nel quale il ricorrente era imputato di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del beneficio del gratuito patrocinio. Sentito nel corso del dibattimento, egli avrebbe incolpato il proprio difensore, che pure sapeva innocente, affermando, in difformità dal vero, di aver sottoscritto in bianco il modulo della relativa richiesta, compilato invece dal difensore con l’attestazione di condizioni reddituali non conformi alla realtà, ostative al beneficio.
Il Tribunale di Pesaro lo aveva condannato per calunnia; la Corte d’appello di Ancona, con sentenza dell’08.03.2024, aveva rigettato il gravame. Il ricorrente ha dedotto con un unico motivo il vizio di motivazione, lamentando che i giudici di merito, pur sollecitati, non avessero considerato che le false accuse trovavano giustificazione nel legittimo esercizio del diritto di difesa, risultando pertanto scriminate ex art. 51 cod. pen., non avendo egli altro modo per sottrarsi alla responsabilità penale se non incolpando il proprio difensore.
La Motivazione della Corte
Il ricorso muove da un orientamento interpretativo di questa Corte secondo cui non esorbita dai limiti del diritto di difesa l’imputato che affermi falsamente davanti all’autorità giudiziaria fatti tali da coinvolgere altre persone, che sa innocenti, purché la mendace dichiarazione costituisca l’unico indispensabile mezzo per confutare la fondatezza dell’imputazione, secondo un rigoroso rapporto di connessione funzionale e in termini di stretta essenzialità (Sez. 6 n. 33754 del 2022, che riprende Sez. 6 n. 40886 del 2018 e Sez. 6 n. 14042 del 2014).
La Corte riconosce che la sentenza gravata sembra seguire tale traccia, salvo poi smentirla apoditticamente, limitandosi a ribadire gli estremi costitutivi della falsità dell’incolpazione. Ciò malgrado, la decisione merita conferma.
I giudici di legittimità rilevano anzitutto che la lettura privilegiata dal ricorso è contrastata da un opposto orientamento, per il quale l’imputato può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma commette calunnia quando non si limiti a ribadire l’insussistenza delle accuse, assumendo ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l’accusatore, di cui conosce l’innocenza, nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto (Sez. 2 n. 14761 del 2017, Sez. 6 n. 18755 del 2015, Sez. 1 n. 26455 del 2013, Sez. 2 n. 2740 del 2009). Tale lettura è stata ribadita in termini di marcata prevalenza da arresti più recenti, fondati su un corretto bilanciamento dei valori costituzionali in gioco (Sez. 2 n. 17705 del 2022, Sez. 6 n. 48749 del 2023).
Il contrasto interpretativo diviene tuttavia indifferente nel caso concreto. Anche seguendo l’orientamento minoritario, non si potrebbe pervenire a una revisione della decisione di merito: quel orientamento presuppone imprescindibilmente che le false accuse non eccedano i limiti dell’utilità ed essenzialità, nel senso dell’assenza di ragionevoli alternative per un’efficace confutazione.
Nel caso, tale presupposto in fatto risulta solo apoditticamente evocato, senza alcuna precisazione né allegazione dimostrativa della assenza di altre soluzioni funzionali a evitare il giudizio di responsabilità. L’onere probatorio e argomentativo grava sulla stessa parte che ne deduce l’esistenza. Da qui l’infondatezza del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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