Affidamento in prova con obbligo di dimora e legittimo impedimento a comparire (Cass. pen. Sez. VI n. 3076 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sottoposizione dell’imputato ad affidamento in prova al servizio sociale accompagnato dall’obbligo di dimora, con divieto di allontanarsi dalla comunità terapeutica senza autorizzazione, integra un legittimo impedimento a comparire che preclude la celebrazione del giudizio in assenza. Il giudice che procede, in qualunque tempo sia reso edotto della limitazione della libertà di circolazione, è tenuto a disporre l’accompagnamento dell’imputato all’udienza, non essendo configurabile a suo carico alcun onere di tempestiva comunicazione dell’impedimento. La violazione di tale regola determina la nullità del giudizio di appello svoltosi sulla base della illegittima dichiarazione di assenza.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona confermava la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, rideterminando la pena in senso più favorevole. Avverso tale sentenza il difensore proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi.
Con il primo motivo si deduceva la nullità del giudizio di appello, celebrato in assenza dell’imputato, che al momento della notifica del decreto di citazione era sottoposto ad affidamento in prova con divieto di allontanarsi dalla comunità terapeutica. La difesa allegava alla memoria i provvedimenti del Magistrato e del Tribunale di sorveglianza, sostenendo che l’imputato non avrebbe potuto presenziare in mancanza di un provvedimento di traduzione. Con il secondo motivo si deduceva la violazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen., per l’omesso avviso sulla facoltà di chiedere l’applicazione delle pene sostitutive.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte rileva che il difensore, allegando alla memoria prodotta in appello i provvedimenti che avevano disposto l’affidamento in prova con applicazione dell’obbligo di dimora, aveva reso edotta la Corte di appello dell’esistenza di una limitazione della libertà di circolazione dell’imputato. Nessun provvedimento era stato adottato per consentirne la presenza in udienza.
La giurisprudenza consolidata, richiamata dai giudici di legittimità, afferma che la restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o comunicata al giudice procedente in qualunque tempo, integra un legittimo impedimento a comparire che impone il rinvio del procedimento e la traduzione dell’imputato (Sezioni Unite n. 7635 del 2021). Il principio è stato esteso alle ipotesi diverse dagli arresti domiciliari, purché connotate da un vincolo limitativo della libertà di circolazione, tale da non consentire all’imputato di presenziare senza un provvedimento autorizzativo o di accompagnamento.
La Corte richiama l’ipotesi dell’obbligo di dimora in un comune diverso da quello dell’ufficio giudiziario, che impone al giudice, senza necessità di preventiva richiesta, di autorizzare l’allontanamento ovvero di differire il processo (Sez. VI n. 35190 del 2022). Analogo principio vale per l’imputato sottoposto all’obbligo di firma in comune diverso. La sottoposizione a qualsivoglia restrizione della libertà personale, anche per altra causa, preclude la celebrazione del giudizio in assenza, senza che sia configurabile in capo all’imputato alcun onere di tempestiva comunicazione dell’impedimento, a differenza di quanto accade per il difensore (Sez. V n. 21859 del 2024).
Con specifico riferimento all’affidamento in prova, la Sez. II ha chiarito che, ove sia previsto l’obbligo di non allontanarsi da un determinato ambito territoriale, sussiste legittimo impedimento quando l’imputato, non avendo ricevuto notifica del provvedimento autorizzatorio, non sia comparso in udienza (n. 11265 del 2022). L’affidamento in prova è modalità di trattamento in regime di libertà e non costituisce di per sé misura restrittiva, salvo che sia accompagnato dall’obbligo di dimora, limitazione rimovibile solo su autorizzazione del magistrato di sorveglianza. Ove l’interessato non richieda l’autorizzazione, il giudice non può dichiararne l’assenza, dovendo disporre l’accompagnamento in udienza, purché sia a conoscenza dell’imposizione dell’obbligo di dimora (Sez. II n. 18862 del 2024).
Applicando tali principi, la Corte rileva che il difensore aveva reso edotta la Corte di appello della limitazione, che imponeva di disporre l’accompagnamento dell’imputato. Il mancato rispetto di tale regola ha determinato la nullità dell’intero giudizio di appello. La sentenza impugnata è annullata, con assorbimento del secondo motivo, e rinvia alla Corte di appello di Perugia.
Nota della Redazione
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