Prescrizione e concorso aggravanti: rileva l’aumento massimo ex art. 63 c.p (Cass. pen. Sez. 1 n. 85 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, deve aversi riguardo all’aumento di pena massimo previsto dall’art. 63, comma quarto, cod. pen. per il concorso di circostanze della stessa specie. È irrilevante che l’aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo. La natura di circostanza aggravante ad effetto speciale non muta per effetto dell’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 63 cod. pen., con conseguente incidenza sul termine prescrizionale ai sensi dell’art. 161, secondo comma, cod. pen.
Il Fatto
Il Tribunale aveva condannato l’imputato per il delitto di detenzione illegale di polvere da sparo di cui all’art. 2 della legge n. 895/1967 (capo G), con la recidiva reiterata e specifica nel quinquennio, oltre che per il concorrente reato di furto aggravato. La Corte d’appello, nel confermare la condanna limitatamente al capo G, aveva rideterminato la pena in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 4.850 di multa, escludendo l’applicazione del criterio moderatore dell’art. 63 cod. pen. che era stato invece utilizzato in primo grado. L’imputato ricorreva per cassazione, deducendo, tra i vari motivi, l’intervenuta prescrizione del reato di cui al capo G, assumendo che l’aumento di pena per la recidiva, applicato nella misura facoltativa di un terzo, non dovesse incidere sul calcolo del termine di prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha giudicato infondato il motivo concernente la prescrizione, chiarendo la corretta interpretazione del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. con l’art. 63, comma quarto, cod. pen.. La difesa sosteneva che, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, si dovesse tenere conto solo dell’aumento obbligatorio previsto per la circostanza più grave e non di quello facoltativo, fino a un terzo, per la recidiva qualificata.
La Corte ha invece affermato il principio per cui, in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale, il termine di prescrizione va determinato avendo riguardo all’aumento di pena massimo astrattamente previsto dall’art. 63, comma quarto, cod. pen., a nulla rilevando la natura facoltativa dell’aumento stesso né il limite di un terzo. A sostegno di tale conclusione, la Corte ha richiamato un consolidato orientamento di legittimità, ivi inclusa la pronuncia delle Sezioni Unite n. 30046 del 2022, Cirelli, che ha escluso che il criterio moderatore possa mutare la natura della circostanza aggravante ad effetto speciale ai fini del calcolo del termine prescrizionale.
Applicando tali coordinate al caso concreto, la Corte ha calcolato il termine di prescrizione partendo dalla pena massima edittale di anni otto di reclusione per il delitto di cui all’art. 2 legge n. 895/1967, aumentata di un terzo per la recidiva qualificata e dei successivi due terzi per la recidiva reiterata, oltre alle sospensioni intervenute. Alla luce di tale calcolo, il termine prescrizionale non era ancora decorso alla data della decisione, con conseguente rigetto del motivo.
La Corte ha altresì dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, in quanto investivano punti della decisione non devoluti con il ricorso principale, in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 4683 del 1998, Bono, secondo cui i motivi nuovi devono avere ad oggetto esclusivamente i capi o i punti della decisione già enunciati nell’originario atto di gravame.
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Nota della Redazione
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