Ricorso inammissibile per motivi nuovi e non specifici (Cass. pen. Sez. II n. 9219 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi degli artt. 606, comma 3, 581 e 591 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che riproponga doglianze di merito meramente reiterative, ovvero prospetti motivi nuovi rispetto ai motivi di gravame, o ancora difetti di specificità non confrontandosi con la motivazione della sentenza di appello. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma quarto, cod. pen., per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all’ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza. Ai fini della prova della provenienza da delitto della cosa ricevuta non è necessaria una sentenza di condanna passata in giudicato per il reato presupposto, essendo sufficiente che il fatto costitutivo non sia stato giudizialmente escluso in modo definitivo e che il giudice ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza.
Il Fatto
La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 30 maggio 2024, confermava integralmente la decisione del primo giudice in ordine alla responsabilità di due imputati per il reato di ricettazione, contestato in concorso: la merce, provento di furto, era trasportata nell’autovettura di proprietà di uno dei ricorrenti.
Gli imputati proponevano ricorso per cassazione a ministero dei rispettivi difensori. Un ricorrente lamentava l’omessa proposizione di una questione incidentale di costituzionalità sull’art. 69, comma quarto, cod. pen., la violazione di legge quanto alla dosimetria della pena base e la mancanza di motivazione sulla recidiva qualificata. L’altro ricorrente censurava la valutazione della prova sul concorso, assumendo l’equivocità degli argomenti valorizzati dalla Corte territoriale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I motivi attinenti all’accertamento della penale responsabilità e alla valutazione della prova sono stati giudicati meramente reiterativi delle doglianze di merito; il motivo sulla dosimetria, non dedotto nei precedenti gradi, è stato ritenuto nuovo; la censura sulla recidiva è stata reputata priva di specificità per difetto di confronto con la motivazione di appello.
Quanto al concorso, il Collegio ha rilevato che la Corte territoriale aveva preso in esame le versioni difensive e le aveva confutate con logiche argomentazioni, valorizzando elementi di fatto non controversi, quali la titolarità del veicolo che trasportava la merce e la sua conduzione. Sul punto la Corte ha richiamato Sez. II n. 42052 del 19.06.2019, secondo cui ai fini della dimostrazione della provenienza da delitto della cosa ricevuta non è necessaria una sentenza di condanna definitiva per il reato presupposto.
La Corte ha poi ribadito la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma quarto, cod. pen., dando continuità all’orientamento espresso da Sez. III n. 29723 del 22.05.2024: la disposizione derogatoria all’ordinaria disciplina del bilanciamento non trasmoda nella manifesta irragionevolezza, poiché l’attenuante comune non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare in misura contenuta la componente soggettiva del reato.
La Corte ha infine escluso ogni fondamento al motivo sulla dosimetria, osservando che la Corte territoriale ha confermato la dimensione sanzionatoria eletta dal primo giudice, già accostata al minimo edittale. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, non emergendo elementi atti ad escludere la colpa.
Nota della Redazione
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