Prescrizione dichiarata de plano e annullamento con rinvio senza sindacato del ricorrente (Cass. pen. Sez. VII n. 8478 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
E’ inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza il ricorso per cassazione che, avverso la sentenza di appello pronunciata a seguito di annullamento con rinvio, censuri la declaratoria di prescrizione adottata de plano dal giudice di primo grado nella fase degli atti preliminari al dibattimento. Il profilo di doglianza relativo alla asserita violazione del diritto a un primo grado di merito è precluso dalla mancata impugnazione, da parte dell’imputato, della sentenza di primo grado, sussistendo in astratto il suo interesse ad appellare. Nel giudizio di rinvio, inoltre, non sono prospettabili nullità, neppure assolute, verificatesi nel precedente grado del giudizio di merito, in forza del divieto posto dall’art. 627 cod. proc. pen.

Il Fatto

La vicenda processuale prende avvio da una sentenza del Tribunale che, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, aveva dichiarato de plano la prescrizione del reato. Su ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello, questa Corte aveva annullato con rinvio quella pronuncia. La Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio, ha quindi riformato la declaratoria di prescrizione e ha condannato l’imputato per il delitto di cui agli art. 633 e 639 bis cod. pen.

Avverso la sentenza di appello l’imputato propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione alla declaratoria di prescrizione adottata in primo grado e lamentando la lesione del proprio diritto a ottenere un giudizio di merito di primo grado, svoltosi senza contraddittorio.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il motivo è inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato. Il ricorrente, in sostanza, chiede di sindacare la statuizione con cui la sentenza di questa Corte, annullando la pronuncia di primo grado, ha disposto il rinvio alla Corte territoriale per il giudizio.

Tale operazione esegetica si scontra con il disposto dell’art. 627 cod. proc. pen. Nel giudizio di rinvio, infatti, non sono prospettabili nullità, anche assolute, eventualmente verificatesi nel precedente grado del giudizio di merito. Il Collegio richiama sul punto Sez. V n. 39478 del 04.07.2018, Rv. 273883, a conferma del consolidato indirizzo interpretativo.

Quanto al dedotto vulnus al diritto a un primo grado di merito, la Corte osserva che il profilo non era stato dedotto neppure dinanzi alla Corte d’appello. Esso risulta pertanto precluso dalla mancata impugnazione proposta dal ricorrente avverso la sentenza di primo grado, sussistendo in astratto il suo interesse ad appellare avverso la declaratoria di prescrizione pronunciata dal Tribunale. In tal senso il richiamo a Sez. V n. 24300 del 19.03.2015, Rv. 263907.

La Corte conclude pertanto per la inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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